Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35466 del 16/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35466 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GATTO MARCELLO N. IL 27/07/1977
avverso la sentenza n. 42/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 27/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 16/07/2015

RG 1066/15

Motivi della decisione
L’imputato GATTO Marcello ricorre, personalmente, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Lecce -sez. dist. Taranto che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale di
il 4.10.2010 appellata dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità del predetto in
ordine al reato di evasione con condanna a pena di giustizia.

Il ricorso si rivela inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione della
sentenza impugnata che, con particolare riguardo al profilo psicologico, ha motivato la
sussistenza del necessario dolo generico ed ha disatteso, in ogni caso, le postume e solo
dedotte giustificazioni difensive sui motivi della condotta.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16.7.2015

Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 385 c.p. e vizio di illogicità della
motivazione in assenza della compiuta valutazione delle prove a discarico con particolare
riguardo al profilo psicologico, nella specie assente in considerazione dello stato di
tossicodipendenza che lo rendeva incapace di qualsiasi determinazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA