Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35466 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35466 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALABRESE DANIELE N. IL 16/01/1972
avverso l’ordinanza n. 4587/2010 GIP TRIBUNALE di TRANI, del
17/09/2013
sentita la lazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott. le, _ s, 44,ky sso ,32,„k__ k
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Data Udienza: 09/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17.9.2013 il Giudice per le indagini preliminari
Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, sulla richiesta del
pubblico ministero, revocava l’indulto applicato il 5.10.2006 a Daniele Calabrese,
ai sensi della legge n. 241 del 2006, ritenendone sussistenti i presupposti,
tenuto conto che il predetto è stato condannato alla pena di anni tre e mesi
quattro di reclusione, oltre la multa, per un reato commesso nei cinque anni

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Calabrese, a
mezzo del difensore di fiducia, denunciando l’erronea applicazione della legge ed
il vizio di motivazione con riferimento all’art. 1 comma 3 legge n. 241 del 2006.
Rileva di essere stato condannato dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Trani per più reati in continuazione commessi il 13.9.2010; quindi, il
giudice dell’esecuzione non ha verificato la sussistenza dei presupposti della
revoca del beneficio con riguardo ai singoli reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Deve ribadirsi che, ai fini dell’applicazione o della revoca dell’indulto in caso
di reati unificati per la continuazione, si deve avere riguardo alla pena inflitta
relativamente a ciascuno di essi e non a quella complessiva (Sez. 1, n. 49986,
24/11/2009, Agnello, rv. 245967; Sez. 1, n. 4084 del 11/01/2013, D’Amico, rv.
254608). In applicazione di detto principio – affermato anche dalle Sez. U., n.
21501 del 23/04/2009, Astone, pur esaminando una diversa ipotesi – il giudice
dell’esecuzione è tenuto a verificare se la condanna in ragione della quale viene
disposta la revoca del beneficio dell’indulto ha riguardo a più reati unificati sotto
il vincolo della continuazione e, in tal caso, se la pena base per il reato più grave
individuato era stata determinata in misura tale da comportare la revoca del
beneficio dell’indulto.
Nella specie, se è vero che il giudice dell’esecuzione non ha indicato se la
pena base per il reato più grave di cui alla condanna inflitta dal Giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Trani era stata determinata in misura tale da
comportare la revoca del beneficio dell’indulto, tuttavia, dagli atti si rileva
inequivocabilmente che la pena base per il reato ritenuto più grave è stata
determinata dal giudice in anni due di reclusione. Conseguentemente, sussiste il
presupposto per la revoca dell’indulto, come affermato nel provvedimento
impugnato.
2

dall’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, il 7.10.2010.

Anche la indicazione errata della data della commissione del reato causa di
revoca – come evidenziato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte
– è del tutto irrilevante rientrando l’effettiva commissione del reato nel termine
di cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 241 del 2006.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, il 9 aprile 2014.

P.Q.M.

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