Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35465 del 16/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35465 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERNARDINI ELIGIO N. IL 18/11/1943 parte offesa nel
procedimento
c/
PELLI EMANUEL N. IL 08/03/1976
avverso il decreto n. 1692/2013 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
18/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 16/07/2015
RG 1052/15
Motivi della decisione
Nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è quello del normale svolgimento
dell’attività giudiziaria, sicché il soggetto passivo del reato è soltanto lo Stato-collettività e non
la persona che subisca eventuali danni risarcibili in sede civile. Ne consegue che il privato
denunciante non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata
dal P.M. e, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità
dell’opposizione (Sez. 6, n. 15200 del 05/04/2011 Rv. 250038 De Angelis).
Pertanto, il ricorso si rivela inammissibile in quanto proposto da soggetto che non riveste la
qualità di persona offesa del reato di cui si tratta.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16.7.2015
BERNARDINI Eligio ricorre, a mezzo del difensore e procuratore speciale, contro l’indicato
decreto di archiviazione del Tribunale di Terni che ha disposto l’archiviazione degli atti nei
confronti di PELLI Emanuel, indagato in ordine al reato di cui all’art. 372 c.p., deducendo
violazione del contraddittorio per omessa fissazione della udienza camerale e carenza della
motivazione.
Con memoria depositata si evidenzia la legittimazione del ricorrente e si ribadiscono i motivi
addotti.