Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35465 del 01/04/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35465 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIANNOTTA FABIO RINUNCIANTE N. IL 22/11/1977
avverso l’ordinanza n. 2722/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
13/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
icttelsentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 01/04/2014
Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Ritenuto in fatto
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– che il Tribunale di Roma, costituito ex art. 310 cod. proc. pen. con l’ordinanza
indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto da Giannotta Fabio avverso
l’ordinanza della Corte d’appello di Roma dell’11 settembre 2013, che aveva
respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere
disposta nei suoi confronti con quella degli arresti domicilíari presso una
–
che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
Giannotta, per il tramite del suo difensori di fiducia, deducendone l’illegittimità
per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento in particolare alla
ritenuta persistenza di esigenze cautelari non fronteggiabili con diversa misura
rispetto a quella applicata della custodia in carcere;
– che il ricorrente, con atto del 6 marzo 2014 comunicato a mezzo fax, ha
dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione proposto dal suo difensore;
Considerato in diritto
– che, pertanto, stante l’intervenuta rinuncia all’impugnazione a norma dell’art.
589 c.p.p., il ricorso deve dichiararsi inammissibile;
– che alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000 alla Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
Direttore dell’Istituto Penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1
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Così deciso in Roma, il 10 aprile 2014.
comunità terapeutica;