Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35464 del 16/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35464 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIERILE FRANCESCO N. IL 26/05/1972
avverso la sentenza n. 2138/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 16/07/2015
RG 1043/15
Motivi della decisione
L’imputato FIERILE Francesco ricorre, personalmente, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Genova che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Imperia in data
1.4.2014 appellata dall’imputato, che aveva affermato la responsabilità del predetto in ordine
al reato di cui all’ art. 385 c.p. e la pena inflitta.
Il ricorso è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione della sentenza
che ha escluso, senza vizi logici e giuridici, la concedibilità delle attenuanti generiche in
assenza di elementi favorevoli e proprio per il comportamento del ricorrente che cercò di
nascondersi.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 17.6.2015
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti
generiche essendosi omesso di considerare il comportamento del ricorrente e la limitata
gravità del fatto.