Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35463 del 16/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35463 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE PADOVA PIERA N. IL 03/07/1980
avverso la sentenza n. 343/2013 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 07/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 16/07/2015
RG 1038/15
Motivi della decisione
L’imputata DE PAWA Piera ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Lecce , sez. dist. di Taranto che ha confermato quella emessa dal Tribunale
di Taranto il 14.1.2013 appellata dallo stessa imputata, che ha affermato la responsabilità
della predetta in ordine al reato di cui all’art. 385 c.p. con condanna a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio di illogicità della motivazione in relazione alla mancata puntuale
esposizione delle ragioni che hanno determinato la condanna, laddove una diversa valutazione
di tutti gli elementi di prova già raccolti avrebbe condotto ad una decisione liberatoria.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16.7.2015
Il ricorso si rivela inammissibile perché manifestamente generico rispetto alla motivazione
resa dalla sentenza in punto di responsabilità con la quale non si confronta in alcun modo.