Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35462 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35462 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONICOLI MIRKO N. IL 29/09/1970
avverso la sentenza n. 2767/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
03/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 16/07/2015

RG 1037/15
Motivi della decisione
L’imputato BONICOLI Mirko ricorre, personalmente, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Firenze che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Livorno il 16.3.2010
appellata dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità del predetto in ordine al
reato di cui airart. 385 c.p. con condanna a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle
attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. e della riduzione delta pena sulla base di risalenti precedenti
ed alla mancanza di elemento soggettivo del reato.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16.7.2015

Il ricorso si rivela inammissibile rispetto alla affermazione di responsabilità ed all’elemento
psicologico non essendo stati oggetto di impugnazione in appello e generica ed in fatto rispetto
alla specifica motivazione resa dalla sentenza relativamente alle altre due questioni.

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