Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35460 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35460 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DRAGO DOMENICO N. IL 16/01/1952
avverso la sentenza n. 895/2014 CORTE APPELLO di TORNO, del
24/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 16/07/2015

RG 953/15
Motivi della decisione

Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla mancanza di prova della consegna
dell’assegno denunciato smarrito da parte del ricorrente al sig. El Filali ed alla verosimile
versione secondo la quale il ricorrente sia incorso in un errore sul fatto avendo negoziato
l’assegno dopo la denuncia dello smarrimento avendo rinvenuto il carnet senza immaginarne le
conseguenze. In ogni caso non sussiste alcun collegamento tra la consegna dell’assegno e la
sua denuncia di smarrimento, avendo il ricorrente sporto la denuncia ben quindici giorni prima
della emissione dell’assegno. La qual cosa indurrebbe la diversa qualificazione del fatto ex art.
367 c.p.
Il ricorso si rivela inammissibile perché del tutto generico ed in fatto rispetto alla motivazione
della sentenza impugnata – del tutto scevra da vizi – in ordine alla consapevole falsa denuncia
da parte del ricorrente sulla base delle dichiarazioni del prenditore dell’assegno e dalla
verificata autenticità della firma di traenza del titolo denunciato smarrito in data prossima alla
sua negoziazione.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16.7.2015

L’imputato DRAGO Domenico ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Torino che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Aqui Terme il
16.5.2013 appellata dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità del predetto in
ordine al reato di calunnia con condanna a pena di giustizia.

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