Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3546 del 16/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3546 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BEVERE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAURELLI MARIA TERESA N. IL 01/01/1965
LICASALE ROBERTO N. IL 05/03/1969
ARTUSA LUCIANO N. IL 03/12/1952
MAGGESI ABRAMO N. IL 11/05/1943
VEGEZZI LUIGI N. IL 11/02/1934
avverso la sentenza n. 1899/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
26/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/09/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
do e
che ha concluso per i

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

9A–N, QR

Ret. gr-3 c-IIA-14″°

Data Udienza: 16/09/2014

1.Con sentenza 17.12.09 ,il tribunale di Urbino ha condannato Maurelli Maria Teresa,Maggesi
Abramo e VEGEZZI Luigi alla pena ritenuta di giustizia, perchè responsabili dei reati ,uniti dal
vincolo della continuazione,
– di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe e bancarotte fraudolente,
– di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta documentale.
Ha condannato alla pena ritenuta di giustizia Licasale Roberto, Artusa Luciano per i reati uniti dal
vincolo della continuazione di bancarotta distrattiva e bancarotta documentale.
Tutti gli imputati sono stati condannati alle conseguenti pene accessorie
2. Con sentenza 26.9.2013 , la corte di appello di Ancona, in parziale riforma della predetta
sentenza del tribunale di Urbino ,
quanto alla Maurelli Maria Teresa ha dichiarato l’estinzione per prescrizione del reato di
associazione per delinquere e ha riderminato la pena per i reati di bancarotta distrattiva e
documentale , commessi ,quale amministratrice di fatto della Fil Mark srl, dichiarata fallita il
3.4.01( capi B e C) , aggravati ex art. 219 L.Fall , in continuazione con i reati di bancarotta
distrattiva e documentale, commessi quale amministratrice di fatto della Coroned srl, dichiarata
fallita il 23.3.02( capi D ed E), nella misura di 3 anni, 3 mesi, 20 giorni di reclusione ;
quanto a VEGEZZI Luigi , ha escluso l’aumento per la continuazione relativo ai reati di bancarotta
fraudolenta distrattiva e documentale, di cui ai capi D ed E ,quale amministratore di fatto della
Coroned srl, dichiarata fallita il 23.3.02, in quanto non contestati, e ha rideterminato la pena nella
misura di 3 anni, 11 mesi e 10 giorni di reclusione, per i reati di associazione a delinquere (capo A)
,di bancarotta patrimoniale e documentale ,commessi quale amministratore di fatto della Fil Mark
srl, dichiarata fallita il 3.4.01 ( capi B,C) ;
quanto ad Artusa Luciano ha escluso l’aumento per la continuazione relativo ai reati di
associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui ai capi
A,B,C , in quanto non contestati, e ha rideterminato la pena, aumentata di 8 mesi per la recidiva
specifica, reiterata ed infraquinquennale, nella misura di 3 anni e 11 mesi di reclusione, per i reati
di bancarotta di cui ai capi D, E, commessi come amministratore di fatto della Coroned srl ;
quanto a Licasale Roberto ha escluso l’aumento per la continuazione relativo ai reati di
associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale di cui ai capi A,D,E
perchè non contestati e ha rideterminato la pena, aumentata di un mese per la recidiva, nella
misura di 3 anni e 4 mesi di reclusione, per i rimanenti reati di bancarotta di cui ai capi B e C,
commessi come amministratore di diritto della Fil Mark srl dal 4.11.2000 alla data del fallimento ;
quanto a Maggesi Abramo, ha confermato la condanna alla pena di 4 anni di reclusione per i reati
di associazione per delinquere(capo A) ,di bancarotta patrimoniale e documentale , commessi
come amministratore di fatto , rispettivamente della Fil Mark srl(capi B,C) e della Coroned srl(capi
D,E).
La corte di merito ha confermato le rimanenti statuizioni.
3. Nell’interesse di VEGEZZI Luigi è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. vizio di motivazione : il ricorrente è stato ritenuto colpevole dei reati di associazione per
delinquere ,finalizzata alla consumazione di truffe e bancarotte fraudolente, commesso in
Fremignano, Fano e Rimini da epoca antecedente al 3.4.01 fino al 23.3.02 (capo A); di
bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale commessi in qualità di amministratore di
fatto della Fil Mark srl dichiarata fallita il 3.4.01 (capi B,C), ma la sua responsabilità è stata
motivata con il richiamo generico ad elementi di prova a suo carico . privo di coerenza

FATTO E DIRITTO

Nell’interesse della Maurelli è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge in riferimento all’art. 416 c.p. : nella sentenza non sono presenti le
valutazioni logico-giuridiche da cui emerga la dimostrazione della sussistenza
dell’associazione , mentre risulta dimostrata la sussistenza del concorso di più persone,
aventi ruoli diversi e un comune scopo (la bancarotta fraudolenta) ,in assenza di una
struttura stabile, con stabile divisione di ruoli e compiti, destinata ad operare anche dopo il
conseguimento dello scopo suddetto;
2. vizio di motivazione in riferimento all’elemento psicologico del reato associativo : è stato
disatteso il richiamo giurisprudenziale suggerito dalla difesa secondo cui il dolo nel delitto
di associazione per delinquere consiste non solo nella coscienza e volontà di apportare un
contributo , ma anche nella consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente con esso
alla vita dell’associazione, nella quale i singoli associati, con coscienza e volontà, fanno
convergere i contributi alla realizzazione del programma comune, divenuto così causa
comune dell’agire del singolo e dell’ente (sez. 1 n. 7462 del 7.8.1985) . Il giudice di appello,
in presenza di più persone non gerarchizzate( se non nel ruolo di vertice svolto dal Manzoni
Luciano- separatamente giudicato) , che sono risultate prive di ruoli precisi , avrebbe
dovuto approfondire la sussistenza della coscienza e volontà da parte della Maurelli, di
partecipare attivamente alla realizzazione dell’accordo e del programma delinquenziale in
modo stabile e permanente ;
3. vizio di motivazione sulla dimostrazione del ruolo di amministratore di fatto delle società
fallite: : la corte di appello ha desunto genericamente questo ruolo da elementi di fatto
quali la sua costante presenza all’interno della società Coroned , i rapporti con le banche, la
consegna ai dipendenti dei bollettini e del denaro per le operazioni bancarie,la consegna alla
responsabile della contabilità dei tabulati delle ore lavorative, da trasmettere alla consulenza
del lavoro, le trattative per la fornitura dei prodotti d’ufficio. Queste attività sono giustificate
dalla sua qualità di impiegata della Fil Mark e non dimostrano la qualifica di amministratore
di fatto . Il Trevisan ha inoltre affermato di non aver mai ricevuto direttive dalla ricorrente,
se non in piccole commissioni.
Nell’interesse di Licasale Roberto è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge in riferimento all’art. 216 ss L.Fall.,192 c.p.p. : i giudici di merito non
hanno tenuto conto della mancanza di qualsiasi indagine mirata ad accertare se il ricorrente

strutturale e con una sequenza di affermazioni , prive di vaglio critico ed argomentativo. I
giudici di merito non hanno dato il dovuto rilievo alle modalità e alle finalità del suo
ingresso nella società Fil Mark, quale consulente contabile dell’amministratore di diritto
Trevisan Riccardo, che ha svolto questo ruolo dal 10 febbraio al 3 novembre 2000, come
unico gestore della società ;Trevisan si era rivolto al Vegezzi per consigli professionali e
mai è emerso che quest’ultimo abbia partecipato alla gestione della società. Il ricorrente
esaminate criticamente le dichiarazioni del Trevisan e dei testi e la valutazione che ne
hanno fatto i giudici di merito , conclude rilevando che la figura di amministratore di fatto
delle due società fallite è stata desunta da elementi probatori non sottoposti a vaglio critico
e senza che sia stato indicato l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito ai fini del
riconoscimento della responsabilità dell’imputato
2. vizio di motivazione con particolare riguardo alla partecipazione all’associazione per
delinquere : il giudice di appello non ha indicato le singole truffe, che sono attribuite in
maniera generica a tutti gli imputati ritenuti componenti dell’associazione. Inoltre non
risulta quale siano stati il piano e l’accordo criminoso, quali le singole attività a cui il
Vegezzi abbia partecipato , quali siano le prove testimoniali ,le prove documentali e le
intercettazioni telefoniche che siano state utilizzate per supportare la partecipazione
all’organizzazione criminale.

Nell’interesse di Maggesi Abramo è stato presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge in riferimento alle norme della L.Fall. e all’art. 192 c.p.p. : è stato attribuito il
ruolo di amministratore di fatto delle società fallite in cui è stato lavoratore dipendente, ma in
nessuna delle pagine della sentenza di primo e di secondo grado è fatto cenno a una prova certa in
merito all’effettivo esercizio di funzioni gerarchiche e direttive.
2. violazione di legge in riferimento all’art. 416 c.p. : i giudici di merito hanno ritenuto che accordo
e programma dell’associazione criminosa sono dimostrati dalla costituzione delle due società Fil
Mark e CORONED srl, quali strumenti per la realizzazione delle illecite operazioni commerciali ;
posto che la prima società è stata costituta nel 1999 e la seconda è stata costituita nel 1997 e posto
che l’associazione a delinquere risulta operativa dopo l’anno 2001, resta inspiegabile questa ampio
arco di tempo del tutto scoperto. Comunque non è dimostrato alcun ruolo dalla costituzione delle
società al loro fallimento che sia stato svolto dal ricorrente, al di là delle mansioni di impiegato,
protrattesi fino all’1.10.2001, data in cui diede le dimissioni perché non era retribuito da alcuni
mesi;
3. violazione di legge in riferimento all’art. 114 c.p. : la compartecipazione comunque non
eccederebbe i limiti di cui all’art. 114 c.p., data la marginalità della sua azione e del grado di
efficienza causale, sotto il profilo materiale e psicologico, rispetto alla produzione dell’evento .
Nell’interesse di Artusa Luciano è stato presentato ricorso per violazione di legge in riferimento
all’art. 216 L.Fall. : non risultano provati gli elementi di fatto di cui ai reati a lui addebitati : la sua
presenza nella sede della CORONED srl risulta saltuaria e la sua attività non è qualificabile come
gestione a titolo di amministratore di fatto . Non risulta provata alcuna attività formale relativa alla
tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili e non c’è prova del dolo specifico , cioè del fine di
recare pregiudizio ai creditori.
4. I motivi dei ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto propongono,in chiave critica,
valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di
qualsiasi coerenza logica, idonea a soverchiante e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato
le conclusioni della corte di merito.
Con esse,in realtà, i ricorrenti pretendono la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente , il
sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più inammissibile nel caso in esame :
la struttura razionale della motivazione della sentenza impugnata — facendo proprie le analisi
fattuali e le valutazioni logico-giuridiche della sentenza di primo grado – ha determinato, a
prescindere dalla constatata assenza di formale contestazione di alcuni reati — un organico e
inscindibile accertamento giudiziale delle condotte degli imputati , avente una sua chiara e puntuale
coerenza argomentativa.
4.1 Alla luce dei risultati dell’istruttoria dibattimentale e della lineare e razionale valutazione dei
giudici di merito risulta
a. la storia della Fil Mark srl e della Coroned srl , che è scandita dalle due sentenze attraverso la
rievocazione del succedersi dei seguenti eventi :
– la loro nascita,
– .l’evoluzione della comune attività commerciale plurisettoriale ,

abbia o meno assunto il ruolo di amministratore della Fili Mark srl dal 4.11.2000 alla data
del fallimento ; non hanno tenuto conto che nessun ruolo partecipativo è emerso dalle
risultanze processuali. E stato rilevato solo che , a seguito del mancato reperimento di
alcuni beni, il Licasale non ha saputo dare alcuna giustificazione della loro scomparsa, ma
per attribuire la responsabilità dei fatti distrattivi all’amministratore formale occorre
dimostrare la sua consapevolezza di tali eventi.
2. la condotta contestata è datata 3.4.2001 e quindi ,anteriormente alla data di pronuncia della
sentenza di secondo grado, il reato di bancarotta era estinto per prescrizione.

.il percorso operativo intessuto nei rapporti tra le due società e nei rapporti
con altre imprese,
la tenuta irregolare della documentazione,
gli approdi contabili in termini di attivo e passivo delle imprese , con
accertata elevata superiorità del secondo rispetto al primo;
– i conclusivi fallimenti.
Dalle relazioni e dalle dichiarazioni dei curatori fallimentari e del consulente del P.M., dalla
documentazione , dalle testimonianze specificamente analizzate e valutate dalle sentenze di
merito ,risulta che
b. la Fil Mark srl , nata nel 1999, aveva inizialmente come oggetto sociale la
produzione di materiale tessile, la distribuzione di capi di abbigliamento, di prodotti
di elettronica; ciclomotori , con sedi in Fermignano, Bergamo, Asiago, Senago ;
c. nell’anno successivo nacque la Coroned srl con sedi a Rimini ;
d. tra le due società intercorsero abituali e stretti rapporti , dovuti sia alla comune
identità dei principali soggetti che vi operavano ( Maggesi, Vegezzi , Maurelli e
Trevisan ,quest’ultimo giudicato separatamente ), sia dalla comune modalità di
acquisto e vendita di merci svariate .Secondo la precisa e incontestata ricostruzione
storica compiuta dai giudici di merito, era identico lo stile commerciale che
caratterizzava entrambe le imprese, in quanto
e. — all’unisono effettuavano modesti acquisti di merce,onorandone il pagamento,
f. a tali operazioni facevano seguire acquisti maggiori di merce varia senza
provvedere al pagamento del prezzo ;
g. rivendevano la merce a prezzi di molto inferiori rispetto a quelli di mercato;
h. il tutto scandito da ripetuto trasferimento delle originarie sedi e da apertura di
nuove ;
i. la contiguità e la continuità dello stile commerciale dei vertici delle imprese sono
emersi dal protrarsi della sua applicazione in epoca successiva al fallimento della
Fil Mark ,in data 3.4.2001, ad opera della sopravissuta Coroned srl, fallita il 22.3.02;
j. il preordinato rapporto sleale nei confronti dei fornitori delle merce – prefigurati
come creditori perdenti e inappagati- è stato razionalmente ritenuto dai giudici di
merito dimostrato dalla deliberata vendita, da parte della società Fil Mark di due
appartamenti, costituenti il capitale sociale e l’unica garanzia per i creditori;
k. a fronte dell’accertamento di un passivo di rilevante dimensione per la prima società
(tra gli 8 e i dieci miliardi di lire) sono emersi un attivo di cento milioni, la
scomparsa di macchinari e attrezzature, l’assenza di libri e scritture contabili;
1. la giustificazione data da Licasale e Vegezzi (il furto dei documenti) si è manifestata
priva di consistenza alla luce della mancata denuncia all’autorità di polizia, ai fini
del loro recupero ;
m. all’accertamento di un passivo di rilevante dimensione della Coroned ( 1 miliardo
e novecento milioni di lire) corrispondono l’accertamento di un attivo di e 1,180 e
l’assenza di libri e scritture contabili .
4.2 Deve quindi ritenersi che esprime la fedele analisi delle risultanze processuali e la loro
razionale interpretazione la conclusione dei giudici di merito , secondo cui è stata costituita
un’associazione di più persone, avente una consolidata struttura organizzativa, dotata di stabilità e
proiettata alla consumazione di truffe secondo un antico metodo truffaldino e predatorio nei
confronti di venditori /creditori ingannati e inappagati. I ruoli dirigenziali svolti dagli imputati ,
sono stati ricostruiti e rievocati grazie alle testimonianze dei pubblici investigatori e delle private
vittime. Questa organizzazione —articolatasi nelle due imprese – era strutturata per l’acquisto e la
destinazione della merce verso rifugi clandestini, ostativi alla tutela degli interessi dei creditori ,
in quanto funzionali allo rimozione dei beni mediante la loro frettolosa svendita e la elusiva
consegna agli acquirenti.

La corte di appello descrive con indiscutibile efficacia l’atto finale di questa procedura,
,richiamando le prove
1.sull’abbandono e sullo svuotamento da merce e dai documenti della sede
momentaneamente operativa , subito dopo gli ordinativi più consistenti
2 .sul suo dirottamento verso altre sedi ( dalla Fil Mark, alla Coroned, alla Geofil di
Prato).
La mancata attuazione della fase finale( impedita dall’esecuzione di misure coercitive
nei confronti di Manzoni, Maggesi,Maurelli,Trevisan) non esclude la rilevanza
probatoria di queste operazioni commerciali in relazione all’esistenza di un piano
criminoso preordinato e collaudato , mirato ad un usa e getta di strutture aziendali,
funzionali a conseguire illeciti profitti
I ruoli e le gesta dei singoli – vissuti e svolti in consapevole cooperazione e
programmata collaborazione- sono rievocati e descritti dai giudici di merito con
testimonianze, trascrizioni di conversazioni ,documentazioni contabili la cui forza
persuasiva non può essere sottoposta a critiche valutative , argomentazioni difensive
interpretazioni alternative ,i1 cui esame è del tutto improponibile in sede di giudizio di
legittimità.
4.3 .Emerge con tutta evidenza la totale infondatezza della tesi difensiva, secondo cui
non è configurabile un’associazione per delinquere , ma il concorso di più persone nella
consumazione dei reati . Tale tesi è smentita dalle risultanze processuali , inquadrate nel
razionale orientamento interpretativo, secondo cui il criterio distintivo del delitto di
associazione per delinquere, rispetto al concorso di persone in reato continuato, risiede
essenzialmente nel modo di svolgersi dell’accordo criminoso, che, nel concorso di
persone, avviene in via occasionale ed accidentale, ogni qual volta si decida di dar corso
alla commissione di uno o più reati ben individuati e determinati sin dall’inizio, sicché,
con la realizzazione di questi, tale accordo si esaurisce, facendo, così, venir meno ogni
motivo di pericolo. Invece, nell’associazione per delinquere —emersa dal predetto quadro
probatorio- l’accordo criminoso era diretto all’attuazione di un più vasto programma
criminoso, per la commissione di una serie non determinata di delitti, con il permanere
di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali aveva la costante
consapevolezza di essere associato nell’attuazione del programma delinquenziale,
articolato nella distrazione di beni aziendali , nell’occultamento e distruzione di prove
documentali , nonché nella consumazione di truffe in danno dei venditori della merce
acquistata.
A prescindere dalla incompleta contestazione formale dei reati di bancarotta , gli
imputati sono risultati inseriti nelle strutture imprenditoriali e disponibili , in maniera
continua e costante, a impostare e a portare a termine le operazioni truffaldine e di
bancarotta .La paritaria posizione dirigenziale e l’uguale efficacia dell’attività degli
imputati nella realizzazione del comune intento criminoso sono state precisamente
descritte dalle sentenze di merito, in modo da rendere manifestamente infondata la
richiesta del Maggesi di ottenere il riconoscimento di un minimo rilievo del suo operato,
ai fini della concessione dell’attenuante ex art. 114 c.p.
Da tale contesto criminoso sono derivati il danno immediato per l’ordine pubblico ,
il pericolo per i beni dei potenziali venditori di merci (il cui prezzo era designato a
comporre il debito inevaso) e il danno per i commercianti che avevano venduto i beni (la
cui scomparsa era affidata, al suindicato impianto disgregante e dissolvente della merce
non pagata).
4.4.Alla luce di questo consolidato ed efficace organigramma di amministratori di fatto e di diritto,
delineato dai giudici di merito,sono del tutto generiche e inconsistenti le censure formulate dagli
imputati sulla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati di bancarotta contestati . Agendo con
informata cooperazione e con programmata collaborazione in vista del conseguimento di illeciti

5. La manifesta infondatezza dei motivi dei ricorsi ne comporta la declaratoria di inammissibilità.
Va anche rilevato che tale declaratoria , in assenza dell’instaurazione di una valido rapporto di
impugnazione ,impedisce ,ove successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado sia
maturato il termine di prescrizione , di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità ex art. 129
cpp, ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione (S.U. n.32 del 22.11.2000 rv
217266;. sez. 2„ n. 28848 dell’8.5.2013 rv 256463)
Nè incide la circostanza, invocata dal Licasale, che il termine di prescrizione sia maturato
anteriormente alla data di pronuncia della sentenza di appello . Secondo un condivisibile
orientamento interpretativo , l’inammissibilità del ricorso per cassazione , per manifesta
infondatezza, preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio l’estinzione del reato
per prescrizione, quand’anche maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma
non dedotta né rilevata nel giudizio di merito(sez. 3, n. 42839 dell’8.10.09, rv 244999; sez. 1, n.
24688 del 4.6.08, rv 240594) .
Va rilevato, comunque, che il corretto calcolo del tempo trascorso tra la data di consumazione del
reato di bancarotta e la data di pronuncia della sentenza di appello smentisce l’assunto del
ricorrente.
6. Quanto al trattamento sanzionatorio relativo al Maggesi Abramo, va rilevato che il tribunale ha
così calcolato la pena, inflitta nella misura di 4 anni di reclusione : pena base ,per il reato di
bancarotta fraudolenta patrimoniale, anni 3 di reclusione, aumentata di tre mesi per l’aggravante ex
art. 219 co. 2 n. 1 L.Fall ; aumentata di un mese per la continuazione, aumentata di otto mesi di
reclusione per la recidiva . Va però rilevato che tale ultimo aumento è stato effettuato in violazione
dell’ultimo camma dell’art. 99 c.p. : l’aumento per la recidiva reiterata è superiore di 4 mesi alla
pena riportata per la prededente condanna (4 mesi di reclusione per il reato di bancarotta semplice,
commesso 1’11.4.1995). Conseguentemente, la pena deve essere ridotta nella pari misura di 4 mesi
di reclusione e in tale limite, la sentenza va annullata senza rinvio.
7. Il ricorso del Maggesi e ricorsi degli altri imputati vanno quindi dichiarati inammissibili, con
condanna di ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000 in favore della
Cassa delle Ammende..
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta a Maggesi Abramo che
riduce di mesi quattro di reclusione ; dichiara nel resto inammissibile il ricorso di Maggesi ;
dichiara inammissibili i ricorsi di Maurelli, Licasale, Artusa , Vegezzi ,che condanna
singolarmente a pagare le spese processuali ed a versare la somma di € 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende
Roma, 16.9. 2014

DEPOETATA IN CANCELLERIA

profitti , ciascuno degli imputati ha svolto il ruolo assegnatogli con la consapevole volontà , nella
bancarotta per distrazione , di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle
formale finalità dell’impresa e di compiere atti che cagionavano o erano idonei a cagionare danno
ai creditori, nonché con la consapevolezza, nel reato di bancarotta documentale , di tenere una
confusa e manchevole contabilità idonea a rendere impossibile o ad ostacolare fortemente la
ricostruzione delle vicende del patrimonio e delle attività di compravendita (per giungere a questa
conclusione non è necessaria, per consolato orientamento interpretativo, la specifica volontà di
impedire questa ricostruzione).

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