Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35459 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35459 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LENTI NEDO N. IL 27/01/1970
avverso la sentenza n. 104/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
14/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 16/07/2015

RG 926/15
Motivi della decisione
L’imputato LENTI Nedo ricorre, personalmente, contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello
di Firenze che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Livorno il 21.8.2013 appellata
dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità del predetto in ordine al reato di
evasione con condanna a pena di giustizia.

Il ricorso si rivela inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione della
sentenza impugnata – del tutto scevra da vizi – in ordine al dedotto mero ritardo nel rientro,
del tutto indimostrato essendo il ricorrente trovato a bordo di un motociclo al di fuori dell’orario
consentito e senza alcuna prova delle addotte esigenze familiari. Del pari incensurabile è il
motivato diniego della prevalenza delle concesse attenuanti generiche e la dosimetria della
pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16.7.2015

Il ricorrente deduce vizio della motivazione in relazione alla assenza del dolo, versandosi in
mero ritardo nel rientro per incombenze legate a necessità del figlio malato nonché in relazione
al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche a causa delle disagiate condizioni
familiari ed alla eccessività della pena.

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