Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35459 del 14/05/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35459 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IASILLO ADRIANO
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall’Avvocato Alessandro Giuliani, quale difensore di
Giorgi Giovanni (n. il 26/04/1951), avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucca,
in data 20/09/2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Mario
Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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Osserva:
Data Udienza: 14/05/2013
Con decreto del 04/07/2012, il Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Lucca dispose il sequestro preventivo di somme di danaro e
beni nella disponibilità degli indagati (per i reati di riciclaggio e di emissione di
fatture per operazioni inesistenti) Giorgi Giovanni e Misso Francesco fino alla
concorrenza di una somma pari a € 7.800.000.
Avverso tale provvedimento l’indagato propose istanza di riesame, ma il
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo la carenza
e illogicità della motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti. In
particolare evidenzia che il Tribunale ha illegittimamente modificato l’ipotesi
accusatoria, come riconosce lo stesso Tribunale a pagina 3 del suo
provvedimento. Reitera, poi, l’eccezione di incompetenza territoriale poiché
l’attività di riciclaggio consiste nel trasferimento di danaro, trasferimento
avvenuto nello stato di San Marino e in Cesena. Infine, sottolinea la
contraddizione nella motivazione allorchè si è disposto la restituzione della
barca perché “non più nella disponibilità degli indagati” e non si è provveduto
in egual modo per l’immobile (che a pagina 2 era stato invece posto sullo
stesso piano dell’imbarcazione allorchè si è affermato che il riesame è
infondato
“ad eccezione che per la parte relativa al sequestro
dell’imbarcazione e dell’immobile’).
Il ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento dell’impugnata
ordinanza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va, pertanto accolto. In effetti a pagina 3
del’impugnata ordinanza il Tribunale afferma che:
“le somme oggetto del
riciclaggio — nella specie sotto forma di realizzazione di attività volte ad
ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa — trovano certamente
origine, in via di astratta configurabilità, non tanto nella falsificazione di cui
all’art. 485 del c.p. formalmente individuata dal P.M. quale presupposto del
riciclaggio, solo strumentale, bensì nell’evasione fiscale precedentemente
realizzata dal Manuzzi e della quale viene dato conto nelle informative in atti.
Un evasione fiscale nella quale certamente non possono ritenersi, allo stato
Tribunale di Lucca, con ordinanza del 20/09/2012, la respinse.
concorrenti — sulla base delle indicazioni fornite nelle informative in atti — né
Giorgi Giovanni né Misso Francesco, venendo così a cadere sul punto uno
degli argomenti difensivi spesi in sede di riesame essenzialmente con
riferimento all’art. 485 del c.p. inserito nell’imputazione. La falsificazione nella
quale, verosimilmente, possono concorrere anche Giorgi e il Misso, è invero,
nella prospettazione dei fatti emergente dalle informative, e riproposta a tratti
dal medesimo G.I.P. in sede di motivazione del provvedimento di sequestro,
ipotizzabile costituendo con evidenza il reato presupposto nell’evasione
fiscale del Manuzzi”. Orbene, da quanto sopra emerge che per il P.M. il fatto
rilevante per ravvisare il riciclaggio sia costituito dall’emissione delle fatture
per operazioni inesistenti ad opera dei due indagati e la loro successiva
falsificazione in aumento. E proprio sulla base di ciò che il Giorgi nell’istanza
di riesame — e nell’odierno ricorso — sottolinea che, in tal caso, concorrendo
con il Manuzzi nell’eventuale evasione fiscale – conseguita attraverso
l’emissione e successiva falsificazione di fatture relative ad operazioni
inesistenti – non può rispondere del reato di riciclaggio. Il Tribunale, invece,
ritiene che l’evasione fiscale sia stata commessa precedentemente dal solo
Manuzzi e che questi unicamente per poter utilizzare il danaro frutto
dell’evasione abbia chiesto ed ottenuto dal Giorgi e dal Misso l’emissione di
fatture relative ad operazioni inesistenti, che divenivano
“l’ostacolo
all’accertamento della provenienza illecita” del danaro in questione. Ebbene
come già affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 49376 del
18/11/2004 Cc. – dep. 23/12/2004 – Rv. 230428; Sez. 6, Sentenza n. 24126
del 08/05/2008 Cc. – dep. 13/06/2008 – Rv. 240370; Sez. 1, Sentenza n.
41948 del 14/10/2009 Cc. – dep. 30/10/2009 – Rv. 245069) il Giudice del
riesame può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di
una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato
ravvisato il fumus commissi delicti; ma non può porre a fondamento della
decisione un fatto diverso, da lui ritenuto. Ciò è proprio quanto avvenuto nel
caso di specie. Non è stata data nel contempo alcuna risposta ai rilievi del
ricorrente sulla contestazione originaria; e non sono state enunciate le
ragioni per cui gli stessi dovessero ritenersi infondati. Sussiste pertanto un
difetto essenziale di motivazione. L’ordinanza deve essere, quindi, annullata
risulta, infatti, solo attività strumentale alla realizzazione del riciclaggio
con rinvio al Giudice competente, il quale dovrà provvedere a sanare il vizio
stesso, previa nuova ed autonoma valutazione dei fatti, nel rispetto della
contestazione originaria e del fatto che ne costituisce oggetto. Tutte le altre
censure restano assorbite dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lucca.
Così deliberato in camera di consiglio, il 14/05/2013.
P.Q.M.