Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35459 del 01/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35459 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSTANZO LUIGI N. IL 28/04/1966
avverso l’ordinanza n. 6/2012 CORTE ASSISE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 17/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
letta/sentite le conclusioni del PG Dott. Q.0.4,-Ge,
rt52, 9,12.-Cf o ,c,W2_ <1..< c,0 2J-0 Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 01/04/2014 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza dell'odierno ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento in executivis del vincolo della continuazione, ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen., tra tutti i reati di cui alle sentenze definitive di condanna ivi indicate. Rilevava invero detto giudice come, alla stregua della consolidata giurisprudenza in materia, non fosse possibile ravvisare elementi da cui disegno criminoso, trattandosi piuttosto di esplicazioni di estemporanee spinte criminose. I fatti (tentato omicidio; omicidi) seppure omogenei e maturati nell'ambito del medesimo contesto camorristico, risultavano distanti quanto agli essenziali parametri temporali. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, così in sintesi argomentando : - era stata incongruamente sottovalutata l'omogeneità dei fatti, trattandosi di reati tutti aggressivi di uno stesso bene giuridico; - le condotte criminose erano analoghe nelle loro modalità di commissione; - vi era identità di contesto; - i reati erano espressione della coeva partecipazione ad un'associazione criminosa organizzata. Considerato in diritto 1. Il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, deve essere rigettato con ogni dovuta conseguenza di legge. 2. Occorre invero rilevare l'infondatezza dell'impugnazione nel merito, posti i consolidati principi giurisprudenziali ai quali il provvedimento impugnato si è del tutto correttamente attenuto. La continuazione, che si sostanzia di un elemento intellettivo (preventivo disegno complessivo) ed uno volitivo (concreta esecuzione), può essere riconosciuta in base ad una serie di elementi sintomatici desumibili dalle sentenze di condanna che, se non prodotte dalla parte, devono essere acquisite d'ufficio (art. 186 disp. att. al cod. proc. pen.). Va dapprima rilevato, però, come il medesimo disegno criminoso debba consistere in una preventiva ideazione generale, nel senso che necessariamente abbracci tutti i reati che di quella iniziale ideazione siano poi esecutivi, ma non generica, nel senso che i singoli fatti devono essere sufficientemente prefigurati desumere che i vari fatti fossero esecutivi di un medesimo e dunque preventivo nella loro specificità, e cioè programmati almeno nelle loro linee essenziali, altrimenti non può rilevarsi altro che una soggettiva tendenza a delinquere, anche se focalizzata in un determinato tipo di reati, ovvero esplicata con analoghe modalità. Perciò l'istituto della continuazione, non va confuso con il diverso concetto dell'attuazione di uno stile di vita dedita al delitto (cfr. Cass. Pen. Sez. 2°, n. 18037 in data 07.04.2004, Rv. 229052, Tuzzeo; ecc.). Va rilevato invero come l'evidente occasionalità di una condotta, generata da eventi non prevedibili ab origine, si pone concettualmente agli antipodi dell'istituito della continuazione rettamente inteso e quindi ne impedisce il riconoscimento. Quanto ai pur importanti parametri spazio-temporali, va ricordato come essi di per sé costituiscano solo alcuni degli elementi valutativi che occorre prendere in esame, dovendosi però rilevare come quanto più gli stessi si dilatano (nel caso in esame oltre due anni), tanto più è difficile ipotizzare un iniziale unitario piano criminoso che comprenda anche fatti proiettati in un lontano futuro o collocati ad una distanza tale da non consentire il preventivo controllo delle varie componenti della condotta criminosa. Quanto poi alla prospettata omogeneità delle azioni che è in sé caratteristica troppo generica, perché comune anche a fatti consimili ma occasionali, ovvero troppo distanti tra loro, e quindi necessita di essere corroborata da dati più specifici e convergenti, nella fattispecie non rinvenibili. In particolare, relativamente allo specifico tema della continuazione tra reato associativo e reati fine ovvero tra questi ultimi tra loro, la giurisprudenza di questa Core di legittimità è consolidata nell'affermare che non vi è astratta incompatibilità, ma neppure automaticità, nel senso che spetta al giudice valutare, in base a tutti i dati disponibili evincibili dalle sentenze di condanna, se, nel caso concreto, il reato fine sia stato preventivamente ideato e voluto, con l'anzidetta specificità, già al momento dell'inizio dell'attività associativa ovvero dell'ingresso del soggetto nella cosca (cfr. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 8451 in data 21.01.2009, Rv. 243199, Vitale; ecc.) ovvero che tutti i reati fine siano sorretti da una preventiva e unitaria progettazione, dovendosi così escludere dal vincolo quei fatti che, come nel caso di specie, trovano la loro causale nell'insorgenza, non prevista né prevedibile ab origine, di sopravvenuti ostacoli all'operatività dell'associazione stessa ovvero alla esecuzione di alcuni di essi; la strumentalità di un reato non va invero confusa con l'identità di un previo, unitario, disegno criminoso (così Cass. Pen. Sez. 1°, n. 13609 in data 22.03.2011, Rv. 249930, Bosti). 3. In definitiva il ricorso, infondato nelle sue prospettazioni, con le quali si richiede, sostanzialmente, una nuova e diversa valutazione delle risultanze 2 processuali, rispetto a quella, logica e coerente, fornita dal giudice di merito deve essere rigettato. 4. Al rigetto dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua lì . P.Q.M. processuali. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2014. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA