Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35458 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35458 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARNUZZO MASSIMO N. IL 07/08/1964
avverso la sentenza n. 1999/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
20/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 16/07/2015

RG 917/15
Motivi della decisione
L’imputato ARNUZZO Massimo ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Torino che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Aqui Terme il
29.4.2013 appellata dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità del predetto in
ordine ai capi 1) art. 337 c.p., 2) art. 341bis c.p. e 3) art. 651 c.p. con condanna a pena di
giustizia.

Il ricorso si rivela inammissibile perché del tutto generico rispetto alla motivazione della
sentenza impugnata – del tutto scevra da vizi – in ordine alla insussistenza della esimente
risultando l’intervento dei militi del tutto legittimo , tenuto conto delle condizioni in cui versava
il ricorrente e del pericolo che ne discendeva per gli utenti della strada, e non essendo
sufficiente una pregressa conoscenza di colui che viene richiesto delle generalità, allorchè come avvenuto nella specie – si oppone un rifiuto di fornirle.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16.7.2015

Il ricorrente deduce violazione della legge penale in relazione alla esclusione dell’esimente di
cui all’art. 4 d.leg.vo 288/44, ricorrendo l’arbitrarietà del comportamento dei carabinieri che
hanno insistito nel chiedere al ricorrente le generalità ben sapendo chi egli fosse. Così anche in
relazione all’ipotesi di cui all’art. 651 c.p. avendo il ricorrente risposto che gli operanti
sapevano chi egli fosse.

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