Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35457 del 21/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35457 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRIECO CARMINE N. IL 27/09/1969
avverso l’ordinanza n. 91/2013 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del
02/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lettektorMe le conclusioni del PG Dott. Ce2),–re-G– 2–Q-4c~LAe_Q.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 21/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 2.7.2013, il G.I.P. del Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice dell’Esecuzione, dichiarava non luogo a provvedere sull’istanza presentata da GRIECO
Carmine per ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a due sentenze
di condanna per reato di evasione pronunciate dal Tribunale di Foggia, sezione distaccata di
Cerignola, in data 18.9.2000 (irrevocabile il 10 novembre 2005) e in data 6.12.2002 (irrevocabile il
23.2.2008).

pronunciato con provvedimento del 2.5.2013.
2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione GRIECO Carmine.
2.1. Con il primo motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 666 commi 2,
3 e 6 c.p.p. in ordine al provvedimento conclusivo.
Il Giudice dell’Esecuzione doveva emettere un decreto motivato d’inammissibilità ex art. 666
comma 2, c.p.p., o pronunciare ordinanza di rigetto, entrando nel merito: la formula “non luogo a
provvedere” era, in ogni caso, inappropriata e censurabile in sede di legittimità.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena
di nullità – artt. 666 comma 2, 125 e 177 c.p.p. e 111 Cost..
La circostanza che il Giudice dell’Esecuzione si fosse già pronunciato sull’istanza ex art. 671
c.p.p. non era, di per sé, motivo di rigetto, posto che l’ordinanza è, come tale, non definitiva;
comunque, egli avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p..
Inoltre, il provvedimento del 2.5.2013 doveva considerarsi nullo, in primo luogo perché
indicava persona diversa, tale “Russo”, e, in secondo luogo, perché la parte ad personam era
monca, come si evinceva dalla frase incompleta “Gli unici dati comuni a tali episodi delittuosi sono
costituiti dal loro comune…”; dunque, il Giudicante sarebbe potuto entrare nel merito.
La motivazione, comunque, era carente, in quanto estranea alla situazione concreta del
GRIECO.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
1.1. In via preliminare si rileva che le doglianze, di cui ai motivi di ricorso, sono già state
esaminate, essendo identiche nei presupposti di fatto e di diritto a quelle sollevate in occasione
della presentazione di una pregressa istanza, decisa dal medesimo Giudice dell’Esecuzione, il quale,
con ordinanza del 2.5.2013, incorporata nel provvedimento ora impugnato, l’aveva respinta.
La nuova istanza costituisce, quindi, mera riproposizione della precedente, sulla quale era
intervenuta pronuncia definitiva, come tale non modificabile dallo stesso Giudice, in mancanza di
elementi sopravvenuti o prima non considerati, che avessero potuto riaprire il dibattito e giustificare
una decisione di natura diversa e di segno opposto a quella adottata.
1

Il Giudice perveniva a tale decisione, rilevando che sulla medesima istanza si era già

Avendo il G.I.P. di Foggia con la prima ordinanza esercitato ed esaurito la propria funzione
giurisdizionale, all’interessato altro rimedio non rimaneva che il ricorso alla impugnazione, non
essendo ammissibile l’esperimento di un ulteriore incidente di esecuzione per ottenere un riesame e
una nuova valutazione delle stesse questioni, già irretrattabilmente decise.
Ritenere diversamente significherebbe consentire la elusione del principio di tassatività dei
mezzi di gravame e di perentorietà dei relativi termini, alla cui inosservanza è correlata la sanzione
della decadenza, attraverso la utilizzazione di altri rimedi o strumenti processuali al di fuori di ogni
previsione normativa.

può essere instaurato un secondo processo per lo stesso fatto, la cui ratio sottostante è quella di
garantire la stabilità del giudicato, al fine di non rendere incerto nel tempo un rapporto processuale
già definito e di evitare, perciò, duplicità di pronunce con risultati eventualmente contrastanti.
1.2. Il fatto che il Giudice foggiano, pur richiamando la motivazione della prima ordinanza
non impugnata, che ha pienamente condiviso, anziché dichiarare inammissibile ex art. 666, comma
2, c.p.p., la nuova istanza, la quale non conteneva elementi ulteriori e diversi, abbia dichiarato “non
luogo a provvedere”, offrendo cosi il destro alle censure del ricorso, non impedisce di rilevare nel
presente giudizio la preclusione di cui si è detto, che inibiva di tornare a discutere sulle stesse
questioni tematiche, già trattate e definitivamente risolte, con efficacia ed autorità di giudicato (Sez.
3, Sentenza n. 10224 del 4/2/2010, Colia, Rv. 246346).
2. Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il GRIECO abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616
c.p.p., deve essere, altresì, condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle
Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi avanzati, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 21-22 marzo 2014

Il Consigl

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DEPOSITATA

Si rammenta, invero, che anche in sede esecutiva si applica il principio secondo il quale non

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