Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35457 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35457 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SONCIN STEFANIA N. IL 03/07/1979
avverso la sentenza n. 213/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
03/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 16/07/2015

Motivi della decisione
L’imputata Soncin Stefania ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Trieste
che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Udine in data 13/06/2012, ne ha ribadito la
responsabilità per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.) e la condanna
ivi stabilita alla pena di due mesi e quindici giorni di reclusione, sostituita con la libertà controllata della durata di cinque mesi.

Il ricorso è inammissibile poiché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità (art. 606
comma 3 cod. proc. pen.), consistenti – a dispetto della qualificazione formale – in doglianze di
esclusivo merito ed implicanti una completa rivalutazione del compendio probatorio, come tale
estranea alle attribuzioni del giudice di legittimità.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16 luglio

La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla prova della commissione del fatto e alla presenza di più persone sul luogo degli eventi.

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