Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35456 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35456 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUADAGOLO ROBERTO N. IL 26/05/1962
avverso la sentenza n. 3725/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 16/07/2015

RG 865/15
Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:
Violazione degli artt. 385 c.p. e 546,592 e 605 c.p.p. in relazione alla mancanza di
prova delle contestate tredici evasioni, trattandosi di soggetto mai sorpreso al di fuori
della abitazione e che aveva provato le condizioni di salute per le quali, in ragione del
torpore e del sonno indotto dalla terapia assunta, non aveva sentito il campanello,
cosicchè illogica sarebbe la risposta data dalla Corte che fa leva sui ripetuti controlli dei
CC e su aspetti relativi all’elemento psicologico. Inoltre, del tutto fondata sarebbe
l’assenza di suitas della condotta per effetto dei farmaci.
Violazione degli artt. 133, 62 bis, 99 quarto comma, 81 c.p. ed illogicità della
motivazione. Sarebbe stata omessa la valutazione della positiva condotta successiva al
reato contestato , contraddittoriamente non considerando la valenza positiva delle
licenze ottenute dall’OPG.
Il ricorso si rivela inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla specifica motivazione desumibile dalla doppia conforme sentenza – in ordine ai plurimi controlli in qualsiasi ora del
giorno e della notte in uno alla accertata inincidenza della terapia farmacologica non solo
rispetto alla capacità di intendere e di volere ma anche sulla percezione del campanello.
Il secondo motivo è inammissibile censura in fatto dell’esercizio del poteri discrezionali
demandati al giudice di merito, nella specie esercitati senza vizi logici e giuridici sia in relazione
alla quantificazione della pena che al bilanciamento delle circostanze.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16.7.2015

L’imputato GUADAGNOLO Roberto ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza
della Corte d’Appello di Firenze che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale il
3.12.2012 appellata dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità del predetto in
ordine a reati di cui all’art. 385 c.p. con condanna a pena di giustizia.

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