Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35455 del 18/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35455 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

Data Udienza: 18/03/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SIRACUSA
nei confronti di:
CALIGIORE MARIANO N. IL 25/07/1964
avverso l’ordinanza n. 1/2013 TRIBUNALE di SIRACUSA, del
24/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. iluiteS2k:‘,’>
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Udit i difensor Avv.;

p4A,

Ritenuto in fatto

1.

Con ordinanza del 24 gennaio 2013 il Tribunale di Siracusa, in

accoglimento dell’istanza di riesame proposta da Caligiore Mariano, annullava il
decreto del Pm presso quel Tribunale, che aveva convalidato il sequestro operato
dalla polizia giudiziaria il 31 dicembre 2012 nei confronti dell’istante, che aveva
avuto ad oggetto materiale pirico, candelotti ad innesco, artifizi pirotecnici e
giochi pirici di svariata manifattura.

difensive: (a) che il sequestro avesse natura probatoria; (b) che lo stesso avesse
riguardato cose pertinenti al reato ipotizzato, in quanto dagli atti acquisiti
risultava che il Caligiori, seppur titolare di brevetto relativo all’esercizio del
mestiere di pirotecnico, era in effetti privo di autorizzazione alla detenzione,
trasporto e commercio e ciò nonostante deteneva una ingente quantità di
materiale pirotecnico non etichettato che per la quantità (250 Kg.), per la
concentrazione dello stesso all’interno di un veicolo e la collocazione dello stesso
in un luogo frequentato da molte persone (il cortile di una chiesa), rappresentava
un elevato pericolo per persone e cose; affermava, tuttavia, che il
provvedimento impugnato andava ugualmente annullato, in quanto il Pm, oltre a
non esplicitare le ragioni che avrebbero giustificato in concreto l’acquisizione
interinale dei beni costituenti corpo di reato, ordinando contestualmente la
distruzione del materiale sequestrato, aveva vanificato, altresì, la ragion stessa
dell’atto probatorio, rendendo così illegittimo il sequestro.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, deducendone l’illegittimità:
2.1 per inosservanza dell’art. 324 comma 7, cod. proc. pen., osservando che
le cose sequestrate al Caligiori integravano dei veri e propri ordigni esplosivi e
come tali rientravano tra le cose delle quali, ai sensi dell’art. 240 comma 2 cod.
pen. va sempre ordinata la confisca, con conseguente impossibilità di revoca del
sequestro;
2.2 per erronea applicazione dell’art. 260 comma 2 cod. proc. pen. e
dell’art. 83 disp. att. cod. proc. pen., sostenendo che nessun profilo di
illegittimità era ravvisabile nella contestuale previsione della convalida del
sequestro e della distruzione delle cose sequestrate, evidenziando al riguardo: a)
che le cose sequestrate erano state tutte descritte e repertate dalla polizia
giudiziaria; b) che solo una parte di esse, comunque, era stata effettivamente
distrutta, e segnatamente soltanto quelle cose delle quali risultava
assolutamente pericolosa la custodia, e che tale attività dì distruzione era stata
eseguita legittimamente, attraverso l’intervento del corpo artificieri dell’Esercito

1.1 II Tribunale, infatti, mentre riteneva, disattendendo specifiche deduzioni

Italiano, operazione che non richiede alcuna particolare formalità attesa
l’urgenza dell’atto da compiere.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Siracusa è basata su motivi infondati e va quindi rigettata.
Ritiene infatti il Collegio che nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nel

Non ricorre, in particolare, in tutta evidenza, il denunziato vizio della violazione
di legge:
– né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato
una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto
corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul
presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla
fattispecie);
– né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte territoriale
esattamente interpretato le norme applicate, alla luce di consolidati principi di
diritto fissati da questa Corte (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 – dep.
13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711, Sez. 3, n. 40073 del
06/10/2010 – dep. 12/11/2010, Moschella, Rv. 248620), secondo cui: «anche
per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova
deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al
presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti»
nella specie concretamente omessa; e deve ritenersi «illegittimo il
provvedimento emesso dal Pubblico Ministero che, nel convalidare il sequestro
probatorio del corpo del reato eseguito d’iniziativa dalla polizia giudiziaria, ne
disponga contestualmente la distruzione, in quanto l’eliminazione della fonte
probatoria è incompatibile con il suo sequestro perché necessaria per
l’accertamento dei fatti», dovendo qui ribadirsi, in particolare, l’assoluta
correttezza del rilievo svolto dal giudice di merito secondo cui non era in effetti
censurabile la distruzione delle cose assoggettate a sequestro, ma la
contestualità della stessa con il decreto di convalida, da ritenersi comunque non
giustificabile in base a non meglio esplicitate ragioni d’urgenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 m
Il consi li

estensore

DEPOSITATA
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11 AGO 2014

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provvedimento impugnato.

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