Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35455 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35455 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIUDICE CRISTIAN N. IL 07/02/1974
avverso la sentenza n. 3240/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 16/07/2015

RG 843/15

Motivi della decisione
L’imputato GIUDICE Cristian ricorre, personalmente, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Firenze che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Prato il 22.12.2011
appellata dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità del predetto in ordine al
reato di cui all’art.6 comma 6 I. n. 401/89 ed altro con condanna a pena di giustizia.

Il ricorso si rivela inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile per assoluta genericità rispetto alla specifica motivazione in
ordine ai numerosi rinvii per cause diverse dall’impedimento del difensore o dell’imputato resa
dalla sentenza sull’analoga istanza.
Il secondo motivo è assolutamente generico ed in fatto rispetto alla motivazione sul punto resa
dalla sentenza in ordine alla ripetitività delle omesse presentazioni e la loro protrazione per
oltre un anno, oltre alla mera assertività dell’esistenza di cause di forza maggiore.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16.7.2015

Il ricorrente deduce:
– Omessa declaratoria di prescrizione, almeno parziale, del reato non potendo la
sospensione per il rinvio su istanza del difensore o dell’imputato superare i sessanta
iorni.
Carenza di motivazione sull’elemento psicologico del reato non potendosi escludere
mera dimenticanza o forza maggiore, né essendosi motivato sulla volontarietà della
condotta.

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