Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35454 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35454 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARRARA MICHELE N. IL 06/01/1948
avverso la sentenza n. 857/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 16/07/2015

RG 842/15
Motivi della decisione
L’imputato BARRARA Michele ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Genova che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale il 7.5.2013
appellata dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità del predetto in ordine al
reato di cui all’art. 385 c.p. con condanna a pena di giustizia.

Il ricorso si rivela inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione della
sentenza impugnata che – senza vizi logici e giuridici – ha ritenuto inconsistenti e comunque
irrilevanti le giustificazioni addotte dall’imputato che – comunque – ha accettato il rischio di
non rispettare gli orari imposti dalla A.G..
Manifestamente infondata è la richiesta di applicazione della ipotesi di cui all’art. 131bis c.p.
ricorrendo nella specie l’ostativa recidiva reiterata specifica infraquiquennale.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16.7.2015

Il ricorrente deduce illogicità della motivazione rispetto ad eventi così particolari ed eccezionali
riscontrabili nella specie che escludono il dolo nella condotta del ricorrente che ha fatto rientro
nell’abitazione con un ritardo di 20/25 minuti.
Con memoria difensiva si deduce la ricorrenza della ipotesi di cui all’art. 131bis cod. pen.,
chiedendone l’applicazione in sede di legittimità.

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