Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35453 del 18/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35453 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOVIELLO ANTONIO N. IL 05/09/1975
avverso l’ordinanza n. 5304/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
15/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Cut qO’
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Uditi difensor Avv.;

CeL<_ 1441- Data Udienza: 18/03/2014 e.QA» RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in esito all'udienza camerale celebratasi in data 15.7.2013, il Tribunale del Riesame di Napoli annullava il provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. della stessa sede il 31.5.2013 nei confronti di NOVIELLO Antonio limitatamente ai reati contestati ai capi 34) e 1), in quest'ultimo ritenendosi assorbiti i fatti di cui ai capi 31), 33) e 51), e lo confermava con riguardo alle residue imputazioni di truffa aggravata ai danni dello Stato in informatica" ex art. 640-ter c.p., aggravate dall'art. 7 L. n. 203/91, concernenti fatti accaduti in diverse località dell'Emilia Romagna e accertati in Napoli il 23.7.2007. 1.1. La vicenda cautelare prendeva le mosse dall'ipotesi investigativa secondo la quale, a far data dall'anno 2004, al comando dell'organizzazione criminale denominata "clan dei casalesi" era asceso SCHIAVONE Nicola, figlio del capo storico Francesco, detto "Sandokan". In questo ambito si inseriva l'indagine approdata nell'ordinanza impugnata in sede di riesame, nella quale si analizzavano i reticoli del clan nel settore remunerativo e in crescita costituito dal gioco e delle scommesse. Secondo la ricostruzione accusatoria, già dal 2004 i "casalesi" avevano iniziato a creare numerosi locali nella terra modenese e in tutta la regione emiliana. L'indagine si occupava di un contesto temporale che giungeva al 2007/2008 con riguardo al settore del gioco legato alle c.d. macchinette e ad epoche più recenti con riferimento al settore delle scommesse legate al "bingo" e similari. NOVIELLO Antonio aveva assunto un ruolo centrale nella gestione delle sale da gioco in Emilia Romagna, coadiuvato da molti altri soggetti, tra i quali il nipote BALDASCINI Umberto. Il NOVIELLO, in particolare, gestiva di fatto il circolo privato denominato "Matrix", sito in Castelfranco Emilia (MO), il cui presidente era MARTELLO Maurizio. La prima modalità di gioco d'azzardo riguardava l'installazione di apparecchiature apparentemente destinate al gioco lecito, ma, di fatto, utilizzate per finalità illecite attraverso l'inserimento di schede in grado di eludere i controlli del Monopolio di Stato previsti dalla normativa di settore. Un chiaro riferimento alla sostituzione delle schede originali emergeva dalla intercettata conversazione intercorsa tra il NOVIELLO e SOLA Carmine, che, a un certo punto, affermava testualmente: "Poi quando devi fare il cambio di schede..." (i.a. n. 237 del 18.2.05). La seconda modalità di esercizio del gioco d'azzardo era costituita dalla raccolta a distanza delle giocate (il c.d. gambling on fine), mediante collegamento multinnediale su rete protetta con siti presenti all'estero, per lo più in Romania, paese dove SCHIAVONE Nicola aveva molteplici interessi. A questo proposito, i Giudici del riesame valorizzavano la conversazione n. 546 intercorsa il 28.2.2005 tra il NOVIELLO, destinato ad accompagnare in Romania lo SCHIAVONE, e SOLA Carmine, in cui il primo comunicava al secondo che il viaggio in Romania 1 concorso, rubricate ai capi 27), 28) e 29), riqualificate dal Giudice di fase quali ipotesi di "frode era finalizzato ad ottenere un collegamento a siti che consentivano giocate senza subire prelievi fiscali, operazione non consentita in Italia; ottenuto il collegamento, era necessario installare una nuova rete di computer, nei quali il software era stato modificato con l'inserimento di schede che permettevano di occultare il collegamento con il casinò on line garantito dalla piattaforma connessa al sito rumeno. La reale natura dei giochi che si svolgevano all'interno del circolo "Matrix" di Castelfranco Emilia era emersa in seguito al controllo effettuatovi il 10.3.2005 da militari della amministrativo di 30 apparecchi e congegni di intrattenimento privi di autorizzazione e al sequestro preventivo di cinque unità centrali di PC, che consentivano agli avventori di accedere ad alcuni casinò on line. All'interno del circolo, nell'occasione, vennero identificati NOVIELLO Antonio e BALDASCINI Umberto, i cui commenti espressi nel corso di una lunga conversazione (n. 674 dell'11.3.05) con SOLA Carmine consentivano di acquisire la definitiva conferma che il circolo in questione era direttamente riconducibile a SCHIAVONE Nicola ("La sala di sopra è di Nicola") e che nello stesso si esercitava il gioco d'azzardo. Gli esiti del controllo furono, poi, oggetto di commento nel corso della conversazione telefonica n. 1907 intercorsa tra NOVIELLO e SOLA e nell'ambientale del giorno seguente tra i due predetti e MARTELLO Maurizio. Gli interlocutori lasciavano trasparire una certa soddisfazione circa gli esiti dell'accertamento, meno gravi di quanto paventato, poiché i finanzieri, immessa la password, si erano convinti di essere in presenza di meri apparecchi di intrattenimento, non accorgendosi che gli stessi erano taroccati e che le postazioni di intemet point erano solo un paravento del collegamento con siti stranieri per il gioco on line. A tale proposito, una residua preoccupazione veniva espressa sulla possibilità di risalire ai collegamenti con i siti di scommesse tramite la memoria del computer in sequestro, peraltro subito fugata dal ricordo di recenti problemi con il collegamento che avevano portato al blocco del sistema. Chiaro, in detta conversazione, il riferimento alle ingenti somme di denaro movimentate dai giochi d'azzardo praticati nel circolo. All'iniziale circolo "Matrix" (poi denominato "Royal Club") di Castelfranco Emilia aveva fatto seguito l'apertura del "Matrix" 2 di Carpi, del quale era presidente DELL'AVERSANA Massimo, ma che era sempre, sostanzialmente, gestito dal NOVIELLO. Dopo l'arresto di quest'ultimo avvenuto il 15.10.2005 in forza di titolo cautelare per altri reati, la gestione del circolo "Matrix" 2 era passata alla compagna Ancuta Ioana e al nipote BALDASCINI Umberto, coadiuvati da altri soggetti in posizione subordinata. Il 15.11.2005 erano state attivate le intercettazioni telematiche sulle utenze in uso ai circoli "Matrix 1" e "Matrix 2", che permisero l'individuazione dei siti rumeni attraverso i quali si realizzava il gambling on line. 2 Guardia di Finanza, che portò alla denuncia del presidente Martello Maurizio, al sequestro Il sistema così elaborato che consentiva agevolmente l'accesso a siti stranieri, i lauti introiti garantiti dal gioco d'azzardo e la necessità di reimpiegare capitali di provenienza illecita provocarono, infine, l'apertura di altri circoli, quali il "Matrix 3" di Cavezzo e il "Matrix 4" di Bologna, quest'ultimo sotto il controllo e la supervisione di BALDASCINI Umberto. 1.2. Venendo alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ravvisava quelle di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., tenuto conto delle specifiche modalità e circostanze del fatto, nonché della personalità dell'indagato, desumibili da comportamenti concreti - una serie di reati penali. A tal proposito, i Giudici napoletani rilevavano che il NOVIELLO era stato di recente condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. quale partecipe del "clan dei casalesi" e annoverava plurimi precedenti, anche per gravi reati, alcuni dei quali aggravati ex art. 7 L. n. 203/91, elementi che denotavano sia l'indole spregiudicata dell'indagato sia il carattere non occasionale della sua condotta. La misura di massimo rigore era l'unica idonea a soddisfare le evidenziate esigenze, posto che il NOVIELLO era stato condannato anche per evasione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione NOVIELLO Antonio per il ministero dei difensori di fiducia. 2.1. Con il primo motivo, deducono nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 606 lett. e) e 273 c.p.p. in relazione ai reati contestati. I Giudici del riesame avrebbero dovuto spiegare l'iter logico seguito per affermare, in termini di ragionevole certezza, la riconducibilità al NOVIELLO della gestione di fatto dei circoli MATRIX. Invero, la circostanza viene soltanto affermata, ma non spiegata alla luce delle complessive emergenze processuali. Il richiamo alla conversazione ambientale n. 237 del 18.2.05 non risolve il problema posto dalla difesa: dalla stessa, infatti, non emergeva né il dato della gestione di fatto, né la eventuale partecipazione del NOVIELLO all'operazione del cambio delle schede. L'ordinanza impugnata riportava il contenuto, per sintesi, delle conversazioni ritenute indizianti, senza spiegarne adeguatamente la rilevanza ai fini di prova della partecipazione del NOVIELLO alle condotte contestate. 2.2. Con il secondo motivo, denunciano nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 606 lett. b) c.p.p., 7 L. n. 203/91, in relazione ai reati contestati. La motivazione sulla sussistenza della circostanza aggravante era inadeguata e insufficiente, vaga e lacunosa. Il Tribunale del riesame, infatti, non evidenziava le ragioni per le quali aveva ritenuto che la condotta ascritta all'indagato fosse finalisticamente orientata a favorire il conseguimento degli scopi illeciti della societas sceleris piuttosto che utilità personali. 3 connessi al gioco d'azzardo finalizzati ad agevolare il clan casalese - e dai suoi precedenti 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, si dolgono della violazione degli artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p., 274, 275/3 c.p.p., in relazione al reato contestato. La motivazione del provvedimento si limitava ad una mera riproposizione delle argomentazioni esposte nell'ordinanza cautelare genetica. Era onere del Tribunale, a fronte di specifiche doglianze difensive, rivalutare la posizione cautelare del NOVIELLO spiegando le ragioni per le quali, non operando la presunzione legale di pericolosità iuris et de iure, ogni altra misura fosse da ritenere inadeguata; il Collegio non né l'incidenza della durata della restrizione inframuraria già sofferta dal medesimo in relazione a condotte che non destavano eccezionale allarme sociale. Inidoneo a sanare il deficit motivazionale era il reiterato riferimento alla gravità del fatto, parametro che, da solo, non poteva sostenere una presunzione insuperabile di pericolosità estrema. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Va ricordato, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutare le condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, quindi, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr ex plurimis Cass. sez. 6^ n. 2146 del 25 maggio 1995). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Siffatto sindacato, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. Sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandato al giudice di merito "la valutazione del peso probatorio" degli stessi, mentre alla Corte di cassazione 4 aveva considerato, in particolare, la oggettiva irripetibilità delle condotte ascritte al ricorrente spetta solo il compito "... di verificare ... se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravita del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass., sez. 4^, 3 maggio 2007, sentenza n. 22500, Sez. 3^, 7 novembre 2008, n. 41825, Hulpan). 1.2. Tanto premesso, il provvedimento adottato dal Tribunale del riesame di Napoli motivazione incensurabile nella presente sede di legittimità, siccome esente da illogicità e contraddizioni, ha ritenuto detti indizi adeguati a fondare le tre riqualificate imputazioni di frode informatica (capi 27-28-29 della rubrica), inquadrate in un contesto associativo di criminalità camorristica, già definito, per il periodo di pertinenza dei tre reati in questione, con sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 21.12.2011, irrevocabile dal 22.5.2012, che ha condannato il NOVIELLO, per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., alla pena di sei anni di reclusione. 1.2.1. I gravi indizi, ravvisati dal Tribunale di Napoli a carico del ricorrente, possono così riepilogarsi: - il contenuto della conversazione n. 237 del 18.2.2005 intercorsa tra il NOVIELLO e il sodale SOLA Carmine a proposito della sostituzione delle schede originali in apparecchiature apparentemente destinate al gioco lecito, così da eludere i controlli dei Monopoli di Stato ("Poi quando devi fare il cambio di schede..."); - il contenuto della conversazione n. 546 del 28.2.2005 intercorsa tra il NOVIELLO, in procinto di accompagnare il boss SCHIAVONE Nicola in Romania, e SOLA Carmine a proposito della esplicata finalità del viaggio in quel Paese di ottenere, per la raccolta a distanza delle giocate (cd. "gambling on line"), un collegamento a siti che consentivano giocate senza subire prelievi fiscali, operazione non consentita in Italia; - l'esito del controllo effettuato il 10.3.2005 dalla Guardia di Finanza all'interno del circolo "Matrix" di Castelfranco Emilia, culminato nel sequestro amministrativo di n. 30 apparecchi e congegni di intrattenimento privi di autorizzazione e al sequestro preventivo di cinque unità centrali di PC, che consentivano agli avventori di accedere ad alcuni casinò on line; - l'identificazione, nella citata occasione, all'interno del circolo, del NOVIELLO stesso e di BALDASCINI Umberto; - il contenuto della conversazione n. 674 dell'11.3.2005 intercorsa tra il predetto BALDASCINI e SOLA Carmine, in cui si commentavano gli esiti del controllo dei finanzieri e si confermava la riconducibilità del circolo dove si praticava il gioco d'azzardo a SCHIAVONE Nicola e ai suoi accoliti ("La sala di sopra è di Nicola"); - il contenuto della conversazione n. 1907 dell'11.3.2005 intercorsa tra NOVIELLO e SOLA e dell'ambientale captata l'indomani tra i due predetti e MARTELLO Maurizio (Presidente 5 correttamente ha apprezzato la consistenza degli indizi raccolti a carico del ricorrente e, con del circolo "Matrix"), in cui gli interlocutori esprimevano soddisfazione circa gli esiti dell'accertamento, meno gravi di quanto paventato, poiché i finanzieri, immessa la password, non si erano accorti che gli apparenti apparecchi di intrattenimento erano "taroccati" e che le postazioni di internet point erano solo un paravento del collegamento con siti stranieri per il gioco on line; - il riferimento, nelle predette conversazioni, a ingenti somme di denaro movimentate dal gioco d'azzardo praticato nel circolo; - l'individuazione, attraverso le disposte intercettazioni telematiche a partire dal 15.11.2005 sulle utenze in uso ai circoli "Matrix 1" e "Matrix 2", dei siti rumeni mediante i quali si realizzava il gambling on line; - la successiva apertura, con il reimpiego dei lauti introiti del gioco d'azzardo, dei nuovi circoli "Matrix 3" di Cavezzo e "Matrix 4" di Bologna, sotto la supervisione del sodale BALDASCINI. 1.2.2. Ciò posto, la motivazione con la quale il Tribunale di Napoli ha ritenuto il quadro indiziario emerso a carico di NOVIELLO Antonio - nei termini di cui all'imputazione riqualificata dal G.I.P. partenopeo nella fattispecie della frode informatica ex art. 640 ter c.p. quale gestore o co-gestore di fatto dei circoli "Matrix" - così grave da far luogo alla misura cautelare della custodia in carcere, si rivela congrua ed adeguata; e le argomentazioni svolte per inficiarne la consistenza devono stimarsi generiche ed essenzialmente assertive, essendosi il ricorrente limitato a fornire parametri alternativi di ricostruzione dei fatti, così compiendo un'operazione non consentita nella presente sede, dove ci si limita a verificare che gli elementi storico-fattuali apprezzati dal giudice di merito abbiano la valenza indiziaria ritenuta da quest'ultimo (cfr., in termini, Sez. 6, 26.4.2006 n. 22256). 2. Nessun profilo di illegittimità è, infine, fondatamente ravvisabile nell'ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, atteso l'esauriente e corretto riferimento sia alle specifiche modalità dei fatti, sia alla personalità dell'indagato, siccome desumibile dai plurimi precedenti penali a suo carico e, segnatamente, della recente condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., inflittagli quale partecipe del "clan dei casalesi". 3. Il ricorso proposto da NOVIELLO Antonio va, pertanto, dichiarato inammissibile, con sua condanna, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Dovrà provvedersi all'adempimento di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. 6 - l'apertura successiva del circolo "Matrix 2"; Trasmessa copia ex art 23, n. 332 n. 1 ter L. 8-6Roma, lì Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014 estensore Il Consigli

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