Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35453 del 16/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35453 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MENCHIARI ORETTA N. IL 01/07/1947
avverso la sentenza n. 4252/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 30/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 16/07/2015
RG 806/15
Motivi della decisione
L’imputata MENCHIARI Oretta ricorre, personalmente e a mezzo del difensore, contro l’indicata
sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, in parziale riforma di quella emessa dal
Tribunale di Termini Imerese sez. dist. Cefalù in data 30.11.2009 appellata dalla stessa
imputata, che ha affermato la responsabilità della predetta in ordine al reato di cui all’art. 372
c.p. , ha rideterminato la pena inflitta.
La ricorrente censura l’omessa concessione dei beneficio della sospensione condizionale della
pena in presenza delle condizioni che lo consentivano.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16.7.2015
Il ricorso si rivela inammissibile perché manifestamente generico rispetto alla specifica
motivazione che ha negato il beneficio in parola avendone l’imputata più volte beneficiato.