Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35452 del 18/03/2014
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35452 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO
Data Udienza: 18/03/2014
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE NAPOLI nei confronti di:
CORTE APPELLO NAPOLI
con l’ordinanza n. 20885/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
05/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
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Uditi difensor Avv.;
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Ritenuto in fatto
1. Con provvedimento del 21 ottobre 2013 il presidente della 1^ sezione
della Corte di Appello di Napoli, investito dalla richiesta dell’amministratore
giudiziario dei beni oggetto del sequestro preventivo disposto nell’ambito del
procedimento penale a carico di Giuliano Carmine e di altri quattro imputati, in
corso di svolgimento dinanzi a quella Corte territoriale, di disporre la propria
sostituzione con altro amministratore, rassegnando egli le dimissioni dall’incarico
trasmissione degli atti al GIP del medesimo Tribunale, che aveva disposto la
misura cautelare, ritenendolo competente.
2.
Il GIP del Tribunale di Napoli, ritenendosi incompetente a decidere
sull’istanza, in quanto il sequestro di cui trattasi non era stato disposto ai sensi
dell’art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992 ma ex art.
321 co. 1 e 2 cod. proc. pen., sicché non trovava applicazione la speciale
disciplina dettata per i provvedimenti ablatori di prevenzione, spettando la
competenza ad adottare i provvedimenti relativi all’amministrazione giudiziaria al
giudice che attualmente procede, vale a dire la Corte dì Appello di Napoli,
disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi dell’art. 28 cod.
proc. pen., per la risoluzione del conflitto.
Considerato in diritto
1.
Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto con la declaratoria di
competenza della Corte di appello di Napoli, dinanzi alla quale risulta pendente il
procedimento penale nell’ambito del quale è stata disposto il sequestro
preventivo dei beni di cui trattasi e per i quali occorre disporre la sostituzione
dell’amministratore.
2. Al riguardo occorre considerare, infatti, che se è pur vero che per
costante giurisprudenza di questa Corte spetta al giudice che ha disposto il
sequestro preventivo ai sensi dell’art. 12 sexíes D.L. n. 306 del 1992, conv. in I.
356 del 1992, adottare i provvedimenti in tema di gestione ed amministrazione
dei beni sequestrati e confiscati, in analogia a ciò che accade nel procedimento di
prevenzione patrimoniale (in termini, Sez. 1, n. 45612 del 07/11/2012 – dep.
21/11/2012, Confl. comp. in proc. Droghini e altri, Rv. 254523) tuttavia, nella
fattispecie in esame, come a ragione sostenuto dal giudice remittente, il
sequestro dei beni della NACA s.r.l. non è stato disposto ai sensi dell’art. 12
sexies D.L. n. 306 del 1992 ma ex art. 321 commi 1 e 2 cod. proc. pen., sicché
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per sopraggiunti motivi di carattere strettamente personale, disponeva la
l’orientamento giurisprudenziale di cui sopra richiamato dalla Corte di Appello
non può trovare applicazione.
È infatti il richiamo effettuato dal comma 4 bis, dell’art. 12 sexies, alle
disposizioni in tema di di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e
confiscati previste dal d. Igs. 6 settembre 2011 n. 159, a fondare, come a
ragione sostenuto dal giudice remittente, la competenza del giudice che ha
disposto il sequestro, in analogia a quanto accade nel procedimento di
prevenzione patrimoniale, sicché, in un’ipotesi di sequestro preventivo disposto
beni che furono destinati a commettere il delitto di cui all’art. 1 quinquies legge
n. 356/1992, non sussistono sufficienti ragioni, attese le molti differenze
esistenti tra i due istituti, per derogare alle ordinarie regole di competenza, da
individuarsi per altro, conformemente al più recente indirizzo giurisprudenziale di
questa Corte (Sez. 6, n. 13067 del 08/02/2005 – dep. 11/04/2005, Borra, Rv.
232270), facendo ricorso quale norma di riferimento più che all’art. 321, comma
1 cod. proc. pen., all’art. 665 cod. proc. pen., comma primo, atteso anche che
tale soluzione è stata adottata in alcune sentenze di questa Corte in materia di
sequestro conservativo (si veda Cass., sez. 5^, 12 maggio 2000 – 11 luglio
2000, Pini; Cass., sez. 6^, 8 novembre 1993 – 4 febbraio 1994 Chamonal, ed in
particolare, Sez. 1, n. 1770 del 03/03/1997 – dep. 24/04/1997, Confl. comp. in
proc. De Bene, Rv. 208879, secondo cui, sia pure in tema di sequestro
conservativo, “la sostituzione del custode dei beni sequestrati rientra nei poteri
del giudice penale che procede”), e che la differenza di natura del provvedimento
cautelare non sembra possa avere riflessi sulla competenza del giudice in tema
di soluzione di questioni concernenti l’operato del custode ovvero la sua
sostituzione.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte di appello dì Napoli/44;0(44-4
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.
M
dì/1
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in funzione della confisca ordinaria di cui all’art. 240 cod. pen., trattandosi di