Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35452 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35452 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MADONIA FRANCESCO N. IL 14/03/1950
avverso la sentenza n. 3538/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 30/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 16/07/2015

RG 800/15

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:
violazione della legge penale con riferimento all’art. 4 I.n. 110/75 per l’omesso
riconoscimento del giustificato motivo dedotto dall’imputato.
Violazione degli artt. 43,337,582 c.p. e 125,192 e 546 c.p.p. in relazione all’elemento
soggettivo del reato di resistenza a p.u. non sussistendo alcuna condotta oppositiva al
compimento di atti di ufficio.
Violazione degli artt. 43,582 c.p. e 125,192 e 546 c.p.p. in relazione alla mancata
relazione delle lesioni patite dal p.u. al calci e pugni sferrati dall’imputato.
Il ricorso si rivela inammissibile.
Il primo motivo è generico ed in fatto rispetto alla motivazione della sentenza impugnata che senza vizi logici e giuridici- ha ritenuto sussistente la condotta ascritta al ricorrente trovato
nella disponibilità di un coltello di genere proibito di cui è vietato il porto, oltre la mera
assertività delle ragioni solo addotte ma non provate.
Il secondo motivo è parimenti generico ed in fatto rispetto alla accertata violenta opposizione
del ricorrente all’intervento degli operanti che tentavano di bloccarlo dalla aggressione armata
ai danni di altri.
Anche il terzo motivo è affetto da medesima inammissibilità risultando le lesioni direttamente
conseguenti alla violenta reazione del ricorrente nei confronti degli stessi operanti.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16.7.2015

L’imputato Madonia Francesco ricorre, personalmente, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Palermo che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 11.7.2012
appellata dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità del predetto in ordine al
reato di cui all’art. 337 c.p. ed altro con condanna a pena di giustizia.

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