Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35451 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35451 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA,

sul ricorso proposto da:
MESSINA FABIO N. IL 03/09/1981
SE:

avverso bine§ eRTIVAMI 2795/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 01/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 16/07/2015

RG 795/15

Motivi della decisione
L’imputato MESSINA Fabio ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della Corte
d’Appello di Palermo che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Trapani il 17.5.2013
appellata dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità del predetto in ordine al
reato di cui all’art. 337 c.p. con condanna a pena di giustizia.

Il ricorso si rivela inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione della
sentenza impugnata che – senza vizi logici e giuridici- ha ritenuto sussistente la condotta
ascritta al ricorrente che, dopo l’intimazione del’alt da parte degli operanti, richiesto dei
documenti di identità e circolazione, si divincolava dando uno spintone all’operante per poi
intraprendere la fuga.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16.7.2015

Il ricorrente deduce violazione della legge penale con riferimento all’art. 337 c.p. ed alla
sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato. Nessuna prova dello spintone
violento vi sarebbe in atti né alcuna finalizzazione tipica vi sarebbe della condotta, versandosi
in una mera spontanea reazione istintiva.

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