Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3545 del 16/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3545 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da

MUNTEAN Florin, nato in Romania il 03/05/1984
TANASE Jonel Marian, nato in Romania il 13/121982

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 3 luglio 2013
visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gabriele
Mazzotta, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Jonel Marian Tanase e Florin Muntean erano chiamati a rispondere, innanzi al
Tribunale di Mondovì, di diversi furti aggravati, contestati in concorso fra loro e con
altre persone.
Con sentenza del 18 aprile 2012 il Gip di quel Tribunale, pronunciando con le
forme del rito abbreviato, dichiarava gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, così
come precisati dal Pnn in udienza e, ritenuta, quanto ai reati contestati al Muntean
la continuazione, considerato più grave il reato di cui al punto 4) e, con la

Data Udienza: 16/09/2014

J

concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla contestata
recidiva e con la diminuente di rito, li condannava, rispettivamente, alla pena di
anni uno e mesi quattro di reclusione e C 140,00 di multa e di anni uno e mesi sei
di reclusione e C 160,00 di multa, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore, la Corte d’appello di
Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava in parte la sentenza
impugnata, riducendo la pena inflitta a Florin Muntean a mesi otto di reclusione e C

di reclusione e C 200,00 di multa; confermando nel resto.

2. Avverso l’anzidetta pronuncia il Tanase, personalmente, ed il difensore di
Florin Muntean, avv. Basilio Foti, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione,
ciascuno affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
Con unico motivo di impugnazione, il Tanase denuncia inosservanza od
erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 110 cod. pen.
nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di penale
responsabilità dell’imputato. Si duole, in proposito, che la statuizione di
colpevolezza sia stata affidata a meri indizi, in particolare alla sola presenza – nel
luogo e nel momento di commissione del delitto – di una sim card abitualmente in
uso allo stesso imputato, posto che tale circostanza era da ritenere inidonea a
comprovare la sua presenza in quel luogo e, dunque, il suo coinvolgimento nel reato
in contestazione.
Il ricorso in favore del Muntean denuncia carenza o manifesta illogicità della
motivazione in riferimento all’affermazione di colpevolezza dell’imputato nonché per
mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 116 cod. pen..
Deduce, al riguardo, che il giudice di appello, pur riducendo la sanzione inflitta in
primo grado, aveva confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto
aggravato di un “sensore volumetrico”, pertinente all’impianto di allarme,
danneggiato all’asserito scopo di introdursi all’interno dei locali dell’ex sottostazione
elettrica delle Ferrovie dello Stato S.p.A. per commettere un furto. Nondimeno,
doveva ritenersi che tale sottrazione fosse da ascrivere alla condotta di
danneggiamento e non giù di furto, in quanto non era per nulla dimostrato che
l’oggetto in questione avesse un qualche valore in sé ovvero che potesse essere
utilizzato, dopo la separazione dall’impianto di allarme, sì da renderlo appetibile.
Era da ritenere, invece, che la sottrazione fosse funzionale alla disattivazione
dell’impianto di allarme, mentre l’obiettivo degli imputati era (come d’uso) la
sottrazione di ben altro materiale normalmente custodito presso i luoghi anzidetti.
Pertanto, la qualificazione giuridica del reato doveva essere modificata in quella di
tentato furto aggravato (l’asportazione del sensore volumetrico avrebbe dovuto
essere assorbita dalla contestata costanza aggravante della violenza sulle cose)
2

180,00 di multa e la pena inflitta a Jonel Marian Tanase a mesi nove e giorni dieci

ovvero di danneggiamento. Inoltre, le condizioni soggettive del reo, la marginale
partecipazione al reato e la lievi entità dello stesso lo rendevano meritevole del
giudizio di bilanciamento con le contestate aggravanti e del contenimento della
pena in misura prossima al minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

contestativa –

ratio

sono inammissibili, in quanto ripropongono pedissequamente

questioni di merito già agitate in sede di gravame, in ordine alle quali la risposta
motivazionale dei giudici di appello appare esente da censure o rilievi critici di
sorta.
Così il ricorso del Tanase ripropone la questione dell’asserita inidoneità
dell’elemento indiziarlo rappresentato dalla sua presenza nel luogo del delitto in al
momento della sua commissione. Al riguardo, la Corte distrettuale ha
adeguatamente risposto, osservando che quell’elemento, dotato di incontrovertibile
pregnanza dimostrativa, certamente potenziata dalla mancanza di plausibili ragioni
giustificative della presenza in quel luogo, si innestava in un contesto indiziario,
ritenuto già in sé di particolare significatività.
Anche il ricorso del Monteanu si sostanza di questioni già dedotte in sede di
merito e definite dalla Corte territoriale con idonea motivazione, specie sul decisivo
rilievo che non vi era ragione alcuna che consentisse di ritenere che
l’apparecchiatura sottratta – asportata dopo l’introduzione nei locali ove era
custodita e non più ritrovata – fosse del tutto priva di valore commerciale o che la
relativa sottrazione fosse funzionale alla detta introduzione, peraltro già avvenuta.

2. Per quanto precede, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con le
consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/09/20

1. Entrambi i ricorsi – congiuntamente esaminabili per identità di

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