Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3545 del 08/11/2017

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3545 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 05/10/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 08/11/2017

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma
riformava solo parzialmente in senso favorevole al reo, con riferimento

di Roma, in data 23.2.2010, aveva condannato A.A. alla
pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato fallimentare in rubrica
ascrittogli.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
lamentando violazione di legge e carenza di motivazione, con
riferimento: 1) al profilo della sussistenza dell’elemento soggettivo del
reato di bancarotta fraudolenta documentale; 2) alle modalità di calcolo
seguite dalla corte di appello per la determinazione dell’entità della pena
irrogata, in applicazione della disciplina del reato continuato.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. Ed invero del tutto generico appare il primo motivo di ricorso, laddove
la corte territoriale ha fondato la sua decisione sul consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di
reati fallimentari, l’amministratore di diritto risponde del reato di
bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa
tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche laddove sia
investito solo formalmente dell’amministrazione

della società

fallita

(cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale
obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette
scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta
consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del
movimento degli affari (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 30.10.2013, n.
642, rv. 257950), che, nel caso in esame, è stata raggiunta, come
evidenziato dal giudice di appello, alla luce della condotta, successiva
alla dichiarazione di fallimento, serbata dal A.A..
Quest’ultimo, infatti, in alcun modo ha collaborato con gli organi del
fallimento (innanzi ai quali veniva addirittura condotto, solo grazie

all’entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale

all’ausilio della forza pubblica), non fornendo ad essi notizie sufficienti in
ordine alla situazione della società, né la documentazione comprovante
l’attività svolta da quest’ultima, nell’evidente consapevolezza
dell’effettivo stato delle scritture contabili.

appare il secondo motivo di ricorso.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, posto che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune
da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Rom 1’8.11.2017.
Il Consigliere Esore

Generico, infine, ed attinente al merito del trattamento sanzionatorio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA