Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35449 del 18/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35449 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARTUSIO MASSIMO N. IL 18/11/1974
avverso l’ordinanza n. 3/2013 TRIBUNALE di CUNEO, del
10/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/setti:te le conclusioni del PG Dott. Czt,
20,4,62.

A22

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 18/03/2014

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RITENUTO IN FATTO

1. ARTUSIO Massimo presentava in data 25.1.2013 presso la Procura della Repubblica di
Mondovì “istanza di scorporo di pena totalmente espiata”, al fine di rimuovere il reato ostativo alla
concessione di benefici penitenziari.
Premetteva di essere detenuto “definitivo” presso la Casa Circondariale di Alba in forza di
provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 18.11.2011 dalla Procura della
Repubblica sopra menzionata, che aveva determinato la pena complessiva da scontare in anni nove

cui aveva già espiato precedentemente anni uno e mesi tre di reclusione, con decorrenza della
frazione residua dal 14.12.2007 e scadenza al 15.6.2015.
Gli erano stati già concessi alcuni periodi di liberazione anticipata.
Nel citato provvedimento del 18.11.2011 figurava al n. 5) la sentenza della Corte d’Appello
di Torino in data 1.2.2010 di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di
multa per concorso in rapina aggravata, in espiazione dal 14.12.2007 e con concessione di novanta
giorni complessivi di liberazione anticipata; tale pena, dunque, avente iniziale scadenza al
13.12.2011 (quattro anni dal 14.12.2007), tenuto conto dei novanta giorni di liberazione anticipata,
risultava totalmente espiata alla data del 15.9.2011 e, in ogni caso, anche non tenendo conto del
periodo di liberazione anticipata indicato, sarebbe risultata totalmente espiata il 14.12.2011.
Chiedeva, in conclusione, il detenuto alla Procura della Repubblica di Mondovì
un’attestazione di scorporazione per intervenuta espiazione della pena inflitta con la sentenza di cui
al n. 5) del citato provvedimento di cumulo in data 18.11.2011, rappresentando che una precedente
istanza era stata rigettata nell’erroneo convincimento che il predetto cumulo fosse antecedente al
fine pena relativo alla menzionata sentenza.
2. Con ordinanza resa in data 10.5.2013, il Tribunale di Mondovì, in funzione di Giudice
dell’Esecuzione, conformandosi al parere del P.M. (che aveva trasmesso la richiesta dell’ARTUSIO),
rigettava l’istanza.
Rilevava il Giudicante che il cumulo risultava correttamente considerato, in quanto il fine
pena chiesto dalla difesa era posteriore alla quantificazione del cumulo predetto, effettuata in data
18.11.2011; andava, inoltre, considerato che la pena di cui si chiedeva lo scorporo era già stata
cumulata con altra pena alla cui espiazione l’ARTUSIO era stato condannato (cumulo Procura
Generale presso la Corte di Appello di Torino del 25.1.2011), per un totale di anni sei e mesi nove di
reclusione, di talché il fine pena sarebbe, comunque, risultato posticipato al “15.6.2014”.
3. Ha proposto ricorso per cassazione ARTUSIO Massimo per il tramite del suo difensore di
fiducia, deducendo violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 663 stesso codice e
all’art. 4-bis Ord. Pen., nonché vizio di motivazione.
Il Giudice dell’Esecuzione aveva omesso di considerare i novanta giorni di liberazione
anticipata per i quali il fine pena di quattro anni doveva essere anticipato al 15.9.2011, data
antecedente quella del provvedimento di cumulo del 18.11.2011.
Inconferente doveva ritenersi l’affermazione circa la correttezza della quantificazione del
cumulo, che non costituiva oggetto di alcun rilievo critico.

1

di reclusione e in euro 3.438,58 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque; pena di

In ogni caso, la richiesta declaratoria di espiazione della pena relativa alla condanna per
rapina aggravata prescindeva dalla data di emissione del cumulo di Mondovì, dovendosi richiamare
al riguardo l’orientamento di legittimità per il quale “il cumulo può essere sciolto ai fini della
determinazione del momento in cui, considerata come avvenuta l’espiazione delle pene relative ai
delitti di cui all’art. 4 bis Ord. Pen., l’esclusione o la limitazione alle misure alternative alla
detenzione, non debbano più operare” (n. 15954/2009; n. 2529/1999) e “debba intendersi scontata
per prima la pena più gravosa per il reo e di ritenere tale quella inflitta per il reato in relazione al
quale non siano concedibili i benefici penitenziari” (n. 4086/2004 e altre).

il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per carenza di attualità
dell’interesse.
1.1. Ed invero, quando si tratta di accordare benefici di cui alla legge 26 luglio 1975 n. 354
(cd. ordinamento penitenziario), non spetta al Giudice dell’Esecuzione pronunciarsi sulla possibilità
di procedere alla disintegrazione della pena unica in funzione dell’applicazione dei benefici stessi,
bensì alla Magistratura di Sorveglianza, che è istituzionalmente preposta ad emettere provvedimenti
concessori di misure alternative o premiali previste dall’ordinamento penitenziario (v.,

ex plurimis,

Sez. 1, Sentenza n. 41340 del 15/10/2009, De Lido, Rv. 245075; Sez. 1, Sentenza n. 38333 del
2/10/2008, Confl. comp. in proc. Riina, Rv. 241311; Sez. 1, Sentenza n. 941 del 2/2/1999, Pistone,
Rv. 212673).
1.2. Il ricorso, inoltre, manca di attualità dell’interesse e di specificità (Sez. Un., n. 10372
del 27/9/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez.
U. n. 6624 del 27.10.2011, Marinaj, Rv. 251692), perché neppure indica la tipologia del beneficio
o dei benefici in funzione dell’accesso al quale/ai quali il detenuto ha richiesto lo scioglimento del
cumulo di pene concorrenti.
2. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento a favore della Cassa delle
ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 marzo 2014

DEPOSITATA

4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per

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