Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35449 del 16/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35449 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUBINO SAVERIO N. IL 11/11/1986
avverso la sentenza n. 3503/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 16/07/2015

RG 781/15

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:
Violazione della correlazione tra imputazione e sentenza in relazione al giudizio di
irrilevanza sull’intralcio o meno da parte della autovettura dell’imputato della
circolazione, pur oggetto di contestazione.
Vizio della motivazione e violazione dell’art. 530 c.p.p. stante la confusione delle tre fasi
in cui si sono svolti i fatti, rispetto ai quali sola la prima era rilevante ai fini dell’accusa
ex art. 337 c.p., pur non configurando alcuna minaccia.
Con memoria difensiva si sollecita la rimessione del processo alla udienza pubblica
ribadendosi la validità delle doglianze mosse.
Il ricorso si rivela inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato rispetto alla accertata condotta minacciosa posta
in essere dall’imputato nei confronti di coloro che stavano procedendo alla attività di ufficio.
Il secondo motivo è generico ed in fatto in quanto volto a disarticolare il complessivo
contestuale comportamento minaccioso, aggressivo ed insultante del ricorrente nei confronti
degli operanti.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16.7.2015

L’imputato RUBINO Saverio ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Palermo che ha confermato quella emessa dal Tribunale di Trapani il
14.3.2012 appellata dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità del predetto in
ordine al reato di cui all’art. 337 c.p. e la relativa pena inflitta.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA