Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35448 del 18/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35448 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IADONISI SALVATORE N. IL 04/02/1966
avverso l’ordinanza n. 664/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 04/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/.s=tite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

04‘.< Data Udienza: 18/03/2014 Ritenuto in fatto. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Firenze dichiarata inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Iadonisi Salvatore in ragione dell'entità di pena residua ancora da espiare, rigettava invece l'ulteriore istanza di concessione di altra misura alternativa alla detenzione (l'affidamento in prova ovvero la semilibertà) in considerazione: oltre che della gravità del reato per cui il richiedente aveva riportato la condanna in rappresentata dalla mancanza di un'attività lavorativa, avendo i Carabinieri comunicato che la titolare della ditta che in passato aveva avanzato una proposta di lavoro aveva dichiarato di non essere più intenzionata ad assumere il condannato, e che nessuna più recente controindicazione era pervenuta al riguardo. Il tribunale rilevava quindi l'insussistenza, almeno allo stato, dei presupposti per formulare un giudizio prognostico di progressivo reinserimento nel contesto sociale e la sussistenza di un elevato pericolo di reiterazione dì condotte illecite. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, l'interessato, il quale ne richiede l'annullamento, con specifico riferimento, in particolare, al mancato accoglimento dell'istanza di semilibertà, sostenendo che il tribunale, aveva deciso sulla base di elementi di valutazione non aggiornati, soprattutto con riferimento alla concreta opportunità di lavoro offertagli, valorizzando, del tutto arbitrariamente, dati di per sé non decisivi, quali la pregresse condanne per fatti risalenti nel tempo. Considerato in diritto. L'impugnazione è inammissibile in quanto basata su motivi non specifici t (À; ovvero manifestamente infondati. I motivi addotti, infatti, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tendono a provocare, sostanzialmente, una nuova e diversa valutazione delle circostanze di fatto - rispetto alle quali, per altro, non denunciano alcun verificabile travisamento o sopravvenuto mutamento - non consentita in sede di legittimità. L'ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti (nutrito curriculum penale; contenuto delle informazioni di polizia, revoca dell'offerta di lavoro), con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza esecuzione e dei numerosi precedenti penali, dell'ulteriore circostanza elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ammende. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 marzo 2014. spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della cassa della

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