Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35448 del 16/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35448 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO PINTO ANTONINO N. IL 18/02/1979
avverso la sentenza n. 521/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
18/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 16/07/2015
RG 777/15
Motivi della decisione
I.
L’imputato LO PINTO Antonino ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Palermo che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale il 28.9.2012
appellata dallo stesso imputato, che ha affermato la responsabilità del predetto in ordine al
reato di cui all’art. 385 e la relativa pena inflitta.
Il ricorso si rivela inammissibile perché manifestamente infondato sia rispetto all’accertato
allontanamento dell’imputato dalla abitazione presso la quale doveva rimanere ristretto invece
di allontanarvisi per intrattenersi con pregiudicati, sia rispetto alla motivazione della sentenza
impugnata in ordine alla sintomatica valenza della condotta ai fini della recidiva.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16.7.2015
Il ricorrente deduce violazione della legge penale in relazione agli artt. 47 e 385 c.p. essendo
l’imputato sorpreso fuori dal portone dello stabile in cui abitava al cui piano terra era
l’abitazione verso la quale egli prontamente rientrava alla vista dei militi; si deduce, inoltre,
violazione degli artt. 99 e 385 c.p. in ordine alla mancata esclusione della recidiva in assenza
di motivazione al riguardo.