Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35447 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35447 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAIAZZO VINCENZO N. IL 14/09/1977
avverso la sentenza n. 6607/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 16/07/2015

759/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha applicato a CAIAZZO Vincenzo, ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui agli artt. 110,337 c.p.
e 110,707 c.p..

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché, oltreché
generica, manifestamente infondata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si
è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha
soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale
natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez.
U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998,
Messina) essendosi analiticamente giudicate insussistenti le condizioni per il proscioglimento ai
sensi dell’art. 129 c.p.p..
All’inammissibilità delloRimpugnaziontsegue, come per legge, la condanna dee ricorrente al pagamento delle spese processuali e tiggerrig al versamento di una somma in favore della cassa i
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibil(ifricorsDe condanna pricorrend al pagamento delle spese processuali e
LaSED4 della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 16.7.2015

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l’ imputato
deducendo violazione dell’art. 129 cpp per omessa verifica delle relative condizioni.

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