Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35445 del 16/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35445 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TIRRI SALVATORE N. IL 08/11/1982
avverso la sentenza n. 763/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
20/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Data Udienza: 16/07/2015
RG 703/15
Motivi della decisione
L’imputato TIRRI Salvatore ricorre, a mezzo del difensore, contro l’indicata sentenza della
Corte d’Appello di Catania che, in riforma di quella emessa dal locale Tribunale il 10.12.2010
appellata dallo stesso imputato, ha confermato la responsabilità del predetto in ordine al reato
di cui all’art. 367 c.p. rideterminando la pena inflitta.
Il ricorso si rivela inammissibile perché manifestamente infondato, oltrechè generico, rispetto
alla motivazione della sentenza impugnata che ha negato valenza alle tesi difensive
analiticamente esaminate e del tutto generico in ordine alla verifica del compendio probatorio.
Come pure rispetto alla dosimetria della pena come ridotta ed al giustificato diniego delle
attenuanti generiche in assenza di elementi favorevoli.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 16.7.2015
Il ricorrente deduce violazione della legge penale e vizio della motivazione per omessa verifica
della testi difensiva e delle risultanze dibattimentali; inoltre, si deduce violazione di legge e
vizio della motivazione in relazione alla entità della pena inflitta non prossima ai minimi edittali
ed al diniego delle attenuanti generiche.