Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35442 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35442 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D ‘APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
MANNO ANTONIO N. IL 16/10/1956
avverso l’ordinanza n. 322/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 23/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 04/03/2014

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 23 maggio 2013 il Tribunale di Sorveglianza di
Firenze concedeva a Manno Antonio la riabilitazione ai sensi dell’art. 178
cod.pen. in riferimento a una decisione di applicazione della pena su richiesta
delle parti, emessa nel 1992 .
In particolare il Tribunale, dopo aver valutato il decorso del tempo e la prova
effettiva e costante di buona condotta, riteneva assenti le condizioni ostative di

2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze, deducendo l’erronea
applicazione dell’art. 179 cod. pen. e il difetto di motivazione.
Manca infatti la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione civile
derivante dal reato, o della condizione di impossibilità di adempiere.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.
La previsione normativa di cui all’art. 179 co.6 n.2 cod. pen. introduce una
espressa condizione ostativa alla dichiarazione di riabilitazione nell’ipotesi di
mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reato, salvo che
l’istante dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempiere.
Detta norma, secondo gli insegnamenti di questa Corte (si vedano, tra le altre,
Sez. I n.47347 del 30.11.2011, rv 251421) non richiede che il danneggiato si sia
costituito parte civile, dovendo l’istante in ogni caso dimostrare la soddisfazione
del credito nascente dalla condotta illecita al fine di ottenere l’effetto a lui
favorevole.
Inoltre, trattandosi di norma che pone una espressa condizione ostativa al
raggiungimento di un effetto favorevole per l’istante è da ritenersi orientata
§ull’istante la ripartizione dell’onere della prova .
Il Tribunale non affronta espressamente il tema, limitandosi ad affermare
l’assenza di cause ostative, il che rappresenta una incompletezza della
motivazione, tale da determinare l’annullamento con rinvio.

P.Q.M.
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Annulla1
_2:o2yeglimentd impugnatck,e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Firenze.
Così deciso il 4 marzo 2014

cui all’art. 179 co.6 cod.pen.

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