Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35441 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35441 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
DOMENICHELLI GIULIANO N. IL 18/11/1966
avverso l’ordinanza n. 1106/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 23/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
CA4 ta/J70

Uditi difensor Avv.;

fe. T -11 ott(

c….;0-0..0

Data Udienza: 04/03/2014

IN FATI-0 E IN DIRITTO

Con ordinanza emessa in data 23 maggio 2013 il Tribunale di Sorveglianza di
Firenze concedeva a Domenichelli Giuliano la riabilitazione ai sensi dell’art. 178
cod.pen. in riferimento a due decisioni di applicazione della pena su richiesta
delle parti, emesse nel 2005 e nel 2009.
In particolare il Tribunale, dopo aver valutato il decorso del tempo e la prova

cui all’art. 179 co.6 cod.pen. .

2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze, deducendo l’erronea
applicazione dell’art. 179 cod. pen. e il difetto di motivazione.
Manca infatti la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione civile
derivante dal reato, in particolare per ciò che concerne la seconda sentenza
(tentativo di estorsione).

3. Il ricorso è fondato e va accolto.
La previsione normativa di cui all’art. 179 co.6 n.2 cod. pen. introduce una
espressa condizione ostativa alla dichiarazione di riabilitazione nell’ipotesi di
mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reato, salvo che
l’istante dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempiere.
Detta norma, secondo gli insegnamenti di questa Corte (si vedano, tra le altre,
Sez. I n.47347 del 30.11.2011, rv 251421),non richiede che il danneggiato si sia
costituito parte civile, dovendo l’istante in ogni caso dimostrare la soddisfazione
del credito nascente dalla condotta illecita al fine di ottenere l’effetto a lui
favorevole.
Inoltre, trattandosi di norma che pone una espressa condizione ostativa al
raggiungimento di un effetto favorevole per l’istante è da ritenersi orientata
sull’istante la ripartizione dell’onere della prova .
Il Tribunale non affronta espressamente il tema, limitandosi ad affermare
l’assenza di cause ostative, il che rappresenta una incompletezza della
motivazione, tale da determinare l’annullamento con rinvio.

P.Q.M.

4 i 0″.£214.‘A2441,2Annulla ST-ovvedimentó) impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Firenze.
2

effettiva e costante di buona condotta, riteneva assenti le condizioni ostative di

Così deciso il 4 marzo 2014

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