Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35440 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35440 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
NURADINI SHEVQUET N. IL 06/10/1961
avverso l’ordinanza n. 771/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 23/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 17-2..R.,,o2, c, 5 G
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Data Udienza: 25/02/2014

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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in esito all’udienza tenutasi in data 23.5.2013, il Tribunale di
Sorveglianza di Firenze, pronunciandosi sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e
di detenzione domiciliare, presentata da NURADINI Shevquet in relazione all’esecuzione della
pena di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Grosseto il 5.7.2012, ammetteva
l’interessato alla detenzione domiciliare per tutta la durata della pena ancora da eseguire,

della detenzione domiciliare e cioè in Anzio, via dei Castani n. 27/A e non potrà allontanarsene
senza previa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, salvo quanto specificato al punto
2″; 2) “l’interessato, per provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, è autorizzato
ad allontanarsi dal luogo della detenzione domiciliare per ore 2 ogni giorno, dalle ore 9.00 alle
ore 11.00”.
2. Ha proposto ricorso, limitatamente all’autorizzazione concessa a lasciare l’abitazione
per due ore al giorno, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze, deducendo
difetto di motivazione e falsa applicazione degli artt. 47-ter L. n. 354/1975 e 284 cod. proc.
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La violazione di legge sarebbe consistita nel rilasciare la contestata autorizzazione
d’ufficio e non, come prevedevano le norme, su istanza dell’interessato, sul quale incombeva
l’onere di dimostrare la propria esigenza di assentarsi dal domicilio.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha
concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata nei limiti indicati dal
ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Va, in primo luogo, ricordato come per proporre qualunque impugnazione occorra
avervi interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. peri.), ed altresì come l’interesse rilevante a tal
fine debba essere non solo di tipo giuridico (escluso l’interesse meramente morale ovvero
teorico), ma anche concreto, atteso che l’impugnazione deve mirare ad ottenere un risultato
tangibilmente favorevole quale la rimozione di un provvedimento pregiudizievole.
Detto interesse, così qualificato, deve poi essere anche attuale, nel senso che l’interesse
a proporre impugnazione deve non solo sussistere al momento della proposizione dell’atto di
parte, ma anche permanere al momento dell’invocata decisione, di talché l’impugnazione non
può non perdere il necessario requisito dell’interesse, come sopra inteso, allorché l’impugnante
abbia medio tempore ottenuto quanto intendeva reclamare con l’atto di impugnazione, ovvero
quando si siano comunque create, oggettivamente, condizioni che fanno venire meno il suo
interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice ad quem.

stabilendo le seguenti prescrizioni: 1) “l’interessato si tratterrà in modo continuativo nel luogo

In tali casi, la cessazione dell’interesse – giuridico, concreto

ed attuale – induce

ineludibile esito di inammissibilità, in forza del disposto dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod.
proc. pen. (sulla nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta”, v. Sez. U, n. 6624 del
27/10/2011, dep. 17/2/2012, Marinaj, Rv. 251694).
3. Tanto premesso in linea generale, è di tutta evidenza come, nel caso di specie, il
ricorso del Procuratore Generale di Firenze debba essere dichiarato inammissibile per
sopravvenuta carenza di interesse.

terminato di espiare la pena detentiva di otto mesi comminatagli dal Tribunale di Grosseto con
sentenza del 5.7.2012 (irrevocabile dal 21.12.2012) in data 19.7.2013 (v. foglio
complementare del 19.7.2013 inviato a mezzo fax dall’Ufficio Esecuzione Penale della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

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Ed invero risulta in atti che, in pendenza del giudizio di cassazione, il NURADINI ha

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