Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3544 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3544 Anno 2014
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Zeni Giampaolo, nato a Desenzano del Garda il 16/12/1943

avverso l’ordinanza del 22/03/2013 del Tribunale del riesame di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Angelo

Data Udienza: 17/10/2013

Di Popolo, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l’indagato l’avv. Francesco Paolo Sisto, che si è riportato alla rinuncia
dello Zeni al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22 marzo 2013 il Tribunale del riesame di Lecce,
così modificando il provvedimento assunto dal locale giudice per le indagini
preliminari, ha sottoposto Giampaolo Zeni alla misura interdittiva del divieto di
esercitare per due mesi la professione di dottore commercialista, quale indagato
e

i

a titolo di concorso per il delitto di cui agli artt. 236, commi 1 e 2, 223, 216,
comma 1, n. 2) e comma 2, 219, commi 1 e 2 della legge fallimentare.
1.1. Secondo l’accusa lo Zeni, incaricato di redigere la relazione attestante la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario, di cui all’art.
161, comma terzo, della citata legge, aveva esposto dati difformi dal vero, così
alterando il risultato finale della denunzia della situazione patrimoniale della
società Fast Service Line s.r.l. con l’attribuzione di attività inesistenti e di crediti
in tutto o in parte inesistenti.

emersi gravi elementi indiziari a carico dell’indagato; e che, quanto alle esigenze
cautelari, sussistesse il pericolo concreto di reiterazione delle condotte criminose.

2. Ha proposto ricorso per cassazione lo Zeni, per il tramite del difensore,
affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo, articolato, motivo il ricorrente contrasta il giudizio espresso
dal Tribunale circa la propria consapevole partecipazione al programma
fraudolento attribuito al coindagato, Avv. Italo Sgura.
2.2. Col secondo motivo nega che sia ravvisabile il pericolo di reiterazione
del reato, di cui sostiene essere carenti i requisiti di concretezza e attualità.

3. Agli atti vi è la dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dallo Zeni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva la Corte che, quand’anche non vi fosse l’espressa dichiarazione di
rinuncia al ricorso, formulata personalmente dal ricorrente, dovrebbe nondimeno
riconoscersi la carenza d’interesse, in capo allo Zeni, a coltivare ulteriormente
l’impugnazione, per essersi frattanto estinta la misura cautelare adottata nei suoi
confronti. Si è, infatti, trattato di una misura interdittiva di carattere temporaneo
la cui durata, fissata in due mesi, si è ormai da tempo compiuta.

2. Non resta, dunque, che dichiarare inammissibile il ricorso a motivo della
sopravvenuta carenza d’interesse; senza, peraltro, che ciò comporti condanna al
pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di cui all’art. 616
cod. proc. pen., non potendosi far gravare sul ricorrente le conseguenze di una
circostanza sopravvenuta, cui egli non ha dato causa (v. per tutte Sez. 6, n.
44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168).

2

61(

1.2. Ha ritenuto il Tribunale che dalle conversazioni intercettate fossero

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 17/10/2013.

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