Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35439 del 19/08/2013


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Penale Sent. Sez. F Num. 35439 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sui ricorsi proposti da
DI MARO Pasquale, nato a Marano di Napoli il 19/8/1968
ALLEGRO Cristiano, nato a Napoli il 30/3/1969
avverso l’ordinanza del 19/7/2013 della Corte di appello di Napoli, che ha
applicato nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere
nell’ambito della procedura di consegna alle autorità spagnole che procedono per
fatti di reato riconducibili ai reati previsti nel nostro ordinamento dagli artt.416,
416-bis, 648-bis, 648-ter, 479 e 482 cod. pen., nonché degli artt.73 e 74 del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio
Romano, che ha concluso chiedendo annullarsi l’ordinanza senza rinvio;
udito per l’imputato Pasquale Di Maro l’avv. Paolo Trofino in sostituzione dell’avv.
Emidio Della Pietra, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udito per l’imputato Cristiano Allegro l’avv. Rosario Marsico, che ha concluso
chiedendo accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 19/08/2013

1.

L’ordinanza cautelare impugnata muove dalla premessa che con

precedente ordinanza la stessa Corte di appello ha disposto la revoca della
misura cautelare emessa in data 6/6/2013 nei confronti dei sigg. Di Maro e
Allegro nell’ambito della procedura di consegna; tale revoca è stata decisa in
accoglimento della richiesta delle difese fondata sulla circostanza che con
sentenza in data 18/7/2013 (non ancora depositate le motivazioni) la Corte di
cassazione aveva annullato per “motivi processuali” la misura cautelare emessa
lo stesso 6/6/2013 dalla Corte di appello nei confronti della coindagato Polverino.

l’emissione di nuova misura di custodia al fine di evitare che i sigg. Di Maro e
Allegro “si sottraggano alla consegna disposta” con la sentenza del 9/7/2013,
pronunciata dalla Corte di appello nei confronti dei medesimi e della sig.ra
Polverino.
Fatte queste premesse, l’ordinanza richiama i passaggi in ordine alla gravità
del quadro indiziario contenuti nella citata sentenza del 9/7/2013 e osserva che
sussistono plurime ragioni per ritenere esistente un concreto pericolo di fuga,
quali la gravità dei reati e il loro contesto associativo; la prossimità cronologica
con i fatti e la severità delle pene previste per tali fatti dalla legge spagnola.
Inoltre, un eventuale tentativo di fuga sarebbe certamente supportato
dall’organizzazione criminale internazionale, ancora operativa.
2. Avverso tale decisione l’avv. Emidio della Pietra propone ricorso
nell’interesse del sig. Di Maro, in sintesi lamentando:
errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione agli
artt.9, n.4 e n.5, della legge 22 aprile 2005, n.69 e all’art.274, lett.b), cod. proc.
pen., nonché abnormità del provvedimento. Non solo l’ordinanza reitera l’errore
in cui era incorsa la prima misura cautelare disponendo la custodia pur in
assenza dei presupposti di gravità indiziaria che avrebbero dovuto sostenerla e
che, invece, non potevano ravvisarsi nelle motivazioni dei provvedimenti
dell’autorità spagnola, ma provvede una motivazione inconsistente e illogica

L’ordinanza dà, quindi, atto che il Procuratore generale in sede ha sollecitato

delle ragioni che fonderebbero il pericolo di fuga del ricorrente. Su tale punto la
Corte di appello ha esposto un ragionamento meramente ipotetico e finisce per
dare applicazione alla disposizione contenuta nella lett.c) dell’art.274 cod. proc.
pen.
3.

Con atto pervenuto il 5/8/2013 il Difensore ha presentato memoria

difensiva e proposto motivi nuovi che hanno ad oggetto non solo l’ordinanza
del 19/7/2013, ma anche la sentenza emessa dalla Corte di appello il 9/7/2013
(provvedimento, quest’ultimo, oggetto di separato ricorso, rubricato al
n.30171/2013 R.G.). Osserva il ricorrente che la motivazione della sentenza
emessa dalla Corte di cassazione rende evidenti le ragioni che hanno condotto

2

m

all’annullamento dell’ordinanza cautelare del 6/6/2013 e che l’ordinanza
cautelare emessa il 19/7/2013, qui impugnata, offre una motivazione che è la
pedissequa riproposizione di quanto esposto nell’ordinanza del 6/6/2013, così
riproponendo gli stessi passaggi motivazionali che la Corte di cassazione ha
espressamente censurato.
4.

L’avv .Rosario Marsico propone ricorso nell’interesse del sig.

Cristiano Allegro, in sintesi lamentando:
errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione

provvedimento. La emissione di nuova ordinanza cautelare da parte della Corte
di appello dopo avere annullato l’ordinanza precedente – in quanto interessata
dagli effetti della pronuncia di annullamento ex art.13 legge 22 aprile 2005, n.69
disposta dalla Suprema Corte in data 18/7/2013 nei confronti della coindagata
Polverino – non può trovare giustificazione nella sentenza di consegna emessa
dalla stessa Corte di appello il 9/7/2013; l’esistenza di un concreto pericolo di
fuga è stata motivata dalla Corte di appello con mere illazioni e alcun riferimento
a fatti o condotte specifici, del resto insussistenti, posto che la scarcerazione
disposta lo stesso 19/7/2013 è stata posta nel nulla dalla nuova misura e che la
situazione cui fare riferimento non può che essere quella esistente alla data del
4/6/2013, epoca in cui il ricorrente fu privato della libertà dalla polizia
giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data odierna nel procedimento n.30171/2013
R.G., questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di
appello di Napoli in da 9/7/2013 nei confronti della sig.ra Polverino e altri con la
quale si disponeva la consegna dei cittadini all’autorità spagnola per l’esercizio
dell’azione penale in merito ai fatti oggetto della misura cautelare qui impugnata.
Il dispositivo e la motivazione di detta sentenza assumono rilevanza anche con
riferimento alla misura cautelare impugnata, la cui efficacia trova fondamento
nella correttezza del mandato di arresto europeo inoltrato dalle autorità spagnole
sulla base della misura cautelare emessa in data 4/6/2013 nei confronti dei sigg.
Polverino, Di Maro e Allegro.
2. Si legge nella motivazione della sentenza citata che la prospettata perdita
di efficacia della misura cautelare del 4/6/2013 a seguito del suo annullamento
disposto in seno alla successiva misura cautelare emessa in data 20/6/2013
incontra una prima ed essenziale conferma nella decisione e nella motivazione
della sentenza con cui la Sesta Sezione Penale di questa Corte in data

3

all’art.9, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 2005, n.69 e abnormità del

18/7/2013 (sentenza n.31973/2013, numero sezionale 1287, depositata il
23/7/2013) ha annullato senza rinvio la misura cautelare disposta dalla Corte di
appello in data 6/6/2013 nei confronti della sig.ra Polverino. Rileva qui la
seconda parte della motivazione, ove si afferma che “l’annullamento del mandato
di arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria spagnola fa venir meno la
stessa ‘domanda’ di consegna… Né può rilevare, in questa sede, l’emissione di
nuovo mandato di arresto europeo, che costituisce atto di impulso di un diverso
e nuovo procedimento di consegna…”.

supporto nella circostanza che “le stesse misure cautelari emesse il 12 e il 20
giugno contengono la disposizione che il provvedimento sia comunicato alle parti
pubbliche e private interessate anche al fine di consentire loro l’esercizio della
facoltà di impugnazione nel termine di tre giorni. Il che conferma di essere in
presenza di autonomi provvedimenti caute/ari, autonomamente impugnabili e
quindi sostitutivi della ordinanza del 4/6/2013. Al medesimo risultato concorre la
circostanza che dette misure sono state emanate dalle autorità spagnole prima
che pervenisse loro la richiesta di integrazione disposta dalla Corte di appello a
seguito della deliberazione del 19/7/2013. Si tratta di argomenti fra loro
convergenti, con i quali risulta in linea il contenuto del ricorso Allegro nella parte
in cui rileva come il secondo provvedimento cautelare non contenga soltanto una
diversa esposizione delle fonti di prova ma anche una rivalutazione dei reati in
relazione ai quali la misura cautelare risulta emessa nei suoi confronti”.
Conclude, infine, la decisione rilevando che “una volta ritenuto che le misure
caute/ari del 12 e 20 giugno 2013 non costituiscano mera integrazione della
misura emessa il 4 giugno, ma nuovi e autonomi provvedimenti, deve convenirsi
con la citata decisione della Sesta Sezione Penale che la procedura di consegna
avviata sulla base della misura del 4 giugno perde attualità e non può dare luogo
a una sentenza che disponga la consegna dei ricorrenti. La sentenza impugnata
deve, pertanto, essere annullata senza rinvio.”

La motivazione prosegue affermando che tali conclusioni trovano ulteriore

3. L’annullamento senza rinvio della sentenza 9/7/2013 della Corte di
appello e le ragioni di tale decisione comportano senza alcun dubbio il venir
meno dei presupposti legittimanti la emissione della misura cautelare nei
confronti dei ricorrenti in data 19/7/2013, misura finalizzata alla consegna
all’autorità estera richiedente.
Tale conclusione ha valore assorbente e rende inutile l’esame dei restanti
profili di impugnazione.

4

h

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone l’immediata liberazione dei
ricorrenti se non detenuti per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli
adempimenti di cui agli artt.22, comma 5, della legge n.69 del 2006 e 626 cod.
proc. pen.

Così deciso il 19/8/2013

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