Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35438 del 06/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35438 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLO FRANCESCO N. IL 03/11/1957
avverso il decreto n. 117/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/setgite-le conclusioni del PG Dott.
,
elL-2.tnit-0J(.

Udit i difensor Avv.;

/

Data Udienza: 06/02/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto in data 11.12.2012 la Corte d’appello di Napoli confermava il decreto del Tribunale
di Napoli depositato il 4.11.2011 con il quale era stato disposto l’aggravamento della misura
della sorveglianza speciale nei confronti di GALLO FRANCESCO, misura già disposta con
precedente decreto del Tribunale di Torre Annunziata in data 18.3.1998.

Dagli atti sottoposti a questa Corte risulta che il Questore di Napoli ha richiesto in data

sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, misura che è
stata disposta dal predetto Tribunale, con decreto in data 18.3.1998, per il periodo di tre anni.
Il Gallo è stato sottoposto alla misura solo per breve tempo nell’anno 1998, poiché poco tempo
dopo la notifica della misura e del verbale di sottoposizione alla stessa era stato ristretto in
carcere.
Prima che il Gallo fosse sottoposto alla suddetta misura, il P.M. di Torre Annunziata – a
seguito degli esiti del processo penale nei confronti del Gallo per il delitto di cui all’art. 416-bis
c.p. – in data 12.5.1997 aveva chiesto al Tribunale di Torre Annunziata di sottoporre Gallo
Francesco alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, ma in relazione a detta
richiesta non veniva instaurato un procedimento di prevenzione nei confronti del Gallo (già
sottoposto alla stessa misura con il menzionato decreto del 18.3.1998).
IL Gallo, nel periodo dal 1998 all’estate 2005 è stato quasi costantemente detenuto in carcere,
e quindi la misura di prevenzione emessa nei suoi confronti il 18.3.1998 non è stata eseguita.
Scarcerato il 20.6.2005, si è reso irreperibile fino all’autunno dell’anno 2009, e pertanto dopo il
giugno 2005 la misura non è stata eseguita, misura che è rimasta sospesa anche durante la
detenzione in carcere ripresa dopo il suo arresto nel 2009. Solo in data 28.5.2011 è stato
risottoposto alla misura di prevenzione, disposta il 18.3.1998, per un residuo pari ad anni 1,
mesi 10 e giorni 26.
Nel 2011 il P.M. della D.D.A. di Napoli, riqualificata la proposta del 1997 come richiesta di
aggravamento della misura disposta il 18.3.1998, ha chiesto al Tribunale di Torre Annunziata
di modificare la durata di sottoposizione alla misura di prevenzione prolungandola fino a cinque
anni.
Con il decreto depositato in data 4.11.2011 il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto la
richiesta di aggravamento della misura avanzata dal predetto P.M..

La Corte d’appello di Napoli, nel confermare il predetto decreto, ha ritenuto che
l’aggravamento della misura richiesto dalla D.D.A. di Napoli e disposto nel 2011 non violava il
precedente giudicato fondato sul decreto del 1998, poiché – dopo l’inizio (nel 1998) della
sottoposizione del Gallo alla misura – si erano verificati nuovi fatti (in data 16.10.2000 era
stato nuovamente condannato dal Tribunale di Torre Annunziata per il delitto di cui all’art.416bis c.p. a undici anni di reclusione, ridotti ad otto in appello; era evaso nel 2004 e si era reso
1

10.12.1995 al Tribunale di Torre Annunziata di sottoporre Gallo Francesco alla misura della

irreperibile fino al 2009) in base ai quali il P.M. di Napoli aveva ritenuto opportuno
(riqualificando la proposta del 1997) richiedere un aggravamento della misura.
Ha, inoltre, osservato che nessuna norma prevede la perenzione di una proposta, e pertanto
quella avanzata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata nel 1997, diversa da quella
avanzata dal Questore di Napoli nel 1995, poteva essere riattivata, previa opportuna
riqualificazione in richiesta di aggravamento di misura già disposta.
Respinta la richiesta di declaratoria di improcedibilità per violazione del principio del ne bis in

l’aggravamento della misura, essendo tra l’altro risultato che il Gallo non solo era stato un
esponente di vertice del clan omonimo, ma era risultato ancora inserito nel predetto clan anche
nel periodo di detenzione.

Avverso il decreto della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore,
chiedendone l’annullamento per violazione del principio del ne bis in idem.
La proposta del Questore di Napoli avanzata nel 1995 nei confronti di Gallo Francesco era
motivata con l’appartenenza dello stesso ad un clan camorristico.
La successiva proposta del P.M. nel 1997 aveva la stessa identica motivazione, e quindi doveva
essere oggetto di un provvedimento di improcedibilità.
Questa proposta, essendo improcedibile, non poteva essere ripresa dopo quindici anni,
neppure cambiandone l’oggetto in richiesta di aggravamento, essendo peraltro emersi fatti
nuovi solo nel 2004, sette anni dopo la proposta.
Il ricorrente, infine, ha dichiarato di impugnare per violazione di legge i criteri adottati dal
Tribunale e dalla Corte d’appello per l’irrogazione della misura in aggravamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’unico motivo da prendere in considerazione è la richiesta di annullamento del decreto in data
11.12.2012 della Corte d’appello di Napoli per asserita violazione del principio del ne bis in
idem, in quanto l’impugnazione dei criteri adottati per l’irrogazione della misura in

idem, la Corte di merito ha ritenuto fondate le ragioni per le quali il Tribunale aveva disposto

aggravamento è rimasta del tutto priva di motivi.
In linea di principio, questa Corte ha stabilito che il principio del ne bis in idem si deve
applicare anche nel procedimento di prevenzione, precisando però che la preclusione del
giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della
pericolosità ai fini dell’applicazione di una nuova e più grave misura, ove si acquisiscano
ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un
giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure
precedentemente adottate (V. S.U. sentenza n.600 del 29.102009, la quale ha ribadito il
suddetto principio, mentre le Sezioni Unite erano state chiamate a pronunciarsi su altra
questione).
2
11

Il ricorrente ha basato la sua tesi su un presupposto errato, ritenendo che la proposta del P.M.
di Torre Annunziata in data 12.5.1997 si basasse sugli stessi elementi sui quali era basata la
richiesta del Questore di Napoli in data 10.12.1995 di sottoporre Gallo Francesco alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel Comune di
residenza.
Per contro, come risulta dalle stesse premesse del ricorso, il P.M. di Torre Annunziata ha
autonomamente presentato al Tribunale la proposta di sottoporre il Gallo ad una misura di

pericolosità del Gallo siccome emersa nel processo penale nei confronti dello stesso per il
delitto di cui all’art.416-bis c.p., processo concluso con la condanna del Gallo per il predetto
delitto.
La proposta del P.M. di Torre Annunziata non ha avuto seguito, poiché nel frattempo il
Tribunale di Torre Annunziata, sulla base della menzionata proposta del Questore di Napoli,
con decreto in data 18.3.1998, ha applicato la misura di prevenzione della sorveglianza
speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per il periodo di tre anni.
Detta misura è stata applicata a Gallo Francesco per un breve periodo nel 1998, poi la stessa è
rimasta sospesa (per la detenzione o per la latitanza del predetto) fino al 28.5.2011, data nella
quale il Gallo è stato risottoposto alla misura di prevenzione disposta dal Tribunale di Torre
Annunziata.
Il P.M. della D.D.A. della Procura della Repubblica di Napoli a questo punto – preso atto che il
Tribunale non aveva avuto cognizione degli elementi raccolti dal P.M. di Torre Annunziata nella
proposta del 12.5.1997 e, soprattutto, preso atto della condotta del Gallo dopo che lo stesso
era stato sottoposto alla misura di prevenzione – ha riqualificato la suddetta proposta in
richiesta di aggravamento della misura nei termini sopra indicati, con particolare riferimento
alla ulteriore condanna per il delitto di cui all’art.416-bis c.p. inflitta al Gallo con sentenza in
data 16.10.2000; alla evasione nell’anno 2004 ed al periodo di latitanza fino all’anno 2009.
Non vi è stata, quindi, alcuna violazione del principio del ne bis in idem, sia perché la proposta
del P.M. di Torre Annunziata del 1997 si basava su elementi diversi da quelli precedentemente
raccolti dal Questore di Napoli e posti a sostegno della sua richiesta del 1995, sia perché, dopo

prevenzione – senza conoscere l’esistenza della suddetta proposta del Questore – in base alla

la sottoposizione del Gallo alla misura, erano intervenuti nuovi fatti che per la loro gravità
giustificavano la richiesta di aggravamento della misura a cui era sottoposto il Gallo.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 6 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Pre ‘d t

DEPOSITATA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA