Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35435 del 09/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35435 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOSCA LUIGI N. IL 04/01/1949
avverso la sentenza n. 908/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del
19/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per )
Alaw>k_
cLQ1
Jt
e-b9,5-„Q

Udito, per paffe civile, l’Avv
Uditi difensor Avv. N A
elnrr—r1N_P

gy-P, àei-R

Data Udienza: 09/07/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno
confermava la decisione di primo grado con la quale Luigi Mosca è stato
condannato alla pena di anni uno di reclusione, con il beneficio della sospensione
condizionale della pena, in relazione al reato di cui all’art. 12, comma 5 d.lgs.
n.286 del 1998, perché locava alloggi ricavati in un box di sua proprietà ad
alcuni cittadini extracomunitari sprovvisti del permesso di soggiorno, al fine di

10.8.2005.

2.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente,

denunciando con il primo motivo la violazione di legge quanto alla configurabilità
del reato contestato, essendosi la Corte di appello uniformata alla valutazione del
primo giudice quanto alla entità del canone di locazione, presumendo che fosse
sintomatico della finalità di profitto.
Con il secondo motivo denuncia il vizio della motivazione della sentenza
impugnata avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che gli stranieri
esaminati come testimoni nel dibattimento erano irregolari, mentre si tratta di
soggetti in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Inoltre, lamenta che i giudici di secondo grado non hanno esaminato la
censura di cui al primo motivo di appello, essendosi limitati a valutare i rilievi di
cui ai motivi indicati ai punti 2 e 3. In particolare, era stato dedotto che
l’immobile era nella disponibilità di due cittadini stranieri regolari, mentre in
dibattimento nessuno degli irregolari è stato esaminato, pertanto, ben avrebbero
potuto i due stranieri mettere a disposizione i locali agli stranieri irregolari.
Infine, si lamenta l’omessa motivazione in ordine alla quantificazione della
pena, avendo la Corte territoriale affermato in mancanza di alcun tipo di prova
sul punto che il ricorrente poneva in essere tale attività illecita con carattere di
serialità e professionalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio, l’ultimo motivo di ricorso relativo alla omessa
valutazione in ordine alla quantificazione della pena, non può ritenersi
manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, nè tale da
valicare i limiti propri del giudizio di legittimità il cui accesso è subordinato
all’osservanza del precetto dei comma 1 e 3 dell’art. 606 cod. proc. pen., stante
l’assoluta assenza di argomentazione sul punto.

2

trarne ingiusto profitto favorendone la condizione di illegalità, accertato il

Il ricorso, quindi, non è inidoneo ad instaurare il rapporto di impugnazione,
condizione che preclude, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la
possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio.
Conseguentemente, tenuto conto di tutti i periodi di sospensione del corso
della prescrizione, deve essere rilevata l’estinzione del reato contestato, ai sensi
degli artt. 157 e ss. cod. pen., per intervenuta prescrizione.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, ai
sensi dell’art. 620 lett. a) cod. proc. pen., perché il reato è estinto per

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso, il 9 luglio 2014.

prescrizione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA