Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35434 del 09/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35434 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AXINTOAIEI NECTAR DANIEL N. IL 27/12/1981
avverso la sentenza n. 1266/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. o Ce-,ISZIAtqoe-,3
che ha concluso per (,uDo

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Udito, per la part5,-ciV’i1e, l’Avv
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Data Udienza: 09/07/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 14.11.2012 la Corte di appello di Roma, in parziale
riforma della decisione di primo grado, riduceva a mesi uno di arresto ed euro
cento di ammenda la pena inflitta ad Axintoaiei Nectar Daniel ritenuto colpevole
del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, per avere portato senza
giustificato motivo fuori dall’abitazione un coltello da cucina, commesso il

2.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente,

denunciando con il primo motivo di ricorso la violazione di norma processuale
prevista a pena di nullità, come eccepita nei gradi di merito, avuto riguardo alla
omessa notifica al difensore di ufficio dell’avviso di conclusioni delle indagini ex
art. 415

bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio. Pur essendo

stato accertato dall’ufficiale giudiziario che l’avvocato Vanturini, difensore di
ufficio dell’imputato, aveva trasferito lo studio ad altro indirizzo, la notifica dei
suddetti atti era stata effettuata al precedente indirizzo, nonostante già la
notifica all’imputato dell’avviso ex art. 415

bis cod. proc. pen. fosse stata

effettuata a mezzo del difensore presso il nuovo indirizzo.
Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 89
cod.pen., visto che al momento del fatto il ricorrente si trovava in stato di
agitazione psicomotoria, richieste con l’atto di appello, nonché, della attenuante
di cui all’art. 4 comma 3 legge n. 110 del 1975, trattandosi .di fatto di lieve
entità, come dedotto dal difensore in sede di conclusione del giudizio di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ad avviso del Collegio, il motivo di ricorso relativo alla omessa motivazione
della sentenza impugnata in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen., tenuto conto
che effettivamente nella sentenza di primo grado si dà atto che al momento del
fatto il ricorrente si trovava in stato di agitazione psicomotoria, non può ritenersi
manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, nè tale da
valicare i limiti propri del giudizio di legittimità il cui accesso è subordinato
all’osservanza del precetto dei comma 1 e 3 dell’art. 606 cod. proc. pen., stante
l’assoluta assenza di argomentazione sul punto.

2

L

18.2.2008.

Il ricorso, quindi, non è inidoneo ad instaurare il rapporto di impugnazione,
condizione che preclude, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la
possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio.
Conseguentemente, tenuto conto della mancanza di sospensioni del corso
della prescrizione, deve essere rilevata l’estinzione del reato contestato, ai sensi
degli artt. 157 e ss. cod. pen., per intervenuta prescrizione.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, ai
sensi dell’art. 620 lett. a) cod. proc. pen., perché il reato è estinto per

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Cosi deciso, il 9 luglio 2014.

Il C nsigliere estensore
Lucia La Posta

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prescrizione.

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