Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35433 del 14/08/2013


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Penale Ord. Sez. F Num. 35433 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FELLINE ALFONSO ROCCO N. IL 20/01/1972
avverso l’ordinanza n. 51305/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 16/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
L1GNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udii i difensor Avv.;

Data Udienza: 14/08/2013

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il non luogo a provvedere;
è altresì presente l’avv. Francesco Piro, difensore di fiducia di Felline Alfonso
Rocco, che si associa alla richiesta del P.G. e chiede farsi salvi i diritti del suo

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 luglio 2013, la Seconda Sezione di questa Corte rigettava
il ricorso presentato dal difensore di Felline Alfonso Rocco, avv. Francesco Piro,
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 27 febbraio 2012.
Con tale ultima sentenza era stata confermata la decisione del Tribunale di Lecce
con la quale il Felline, all’esito di giudizio ordinario, era stato dichiarato
responsabile dei reati di estorsione aggravata ed usura e condannato alla pena di
sei anni di reclusione ed € 4.000 di multa.
2. Nella specie al Felline era stato addebitato di essersi fatto dare e comunque
promettere da Passiante Arcangelo la somma di circa €80.000,00, con un tasso
di circa il 98% annuo, a fronte di un prestito iniziale di €2.300,00, ed aver
costretto la vittima, con minacce anche armate e con un aggressione fisica con
calci e pugni, a consegnare vari importi in denaro in pagamento degli interessi;
la vittima aveva dovuto consegnare anche un blocchetto di assegni bancari in
bianco, emessi sul conto corrente intestato alla convivente De Mitri Giovanna e,
successivamente, la somma di €280,00 per ottenerne la restituzione.
3. In sede di ricorso per cassazione, il Felline aveva articolato una serie di
censure:
– violazione di legge in relazione all’art. 512 cod. proc. pen., per la lettura della
querela del Passiante disposta dal Tribunale, in assenza di consenso della difesa;
– difetto di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa,
in mancanza di elementi di riscontro ed in considerazione delle altre fonti di
prova (soprattutto la deposizione della convivente Di Mitri Giovanna);
– travisamento della prova in riferimento alle dichiarazioni della teste Di Mitri
Giovanna, in palese contrasto con la versione della persona offesa;
– inosservanza o erronea applicazione dell’art. 644 cod. pen., in riferimento
all’elemento soggettivo ed oggettivo del reato di usura e dell’art. 629 cod. pen.,

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assistito.

in riferimento all’elemento soggettivo ed oggettivo del reato di estorsione.
4. All’udienza del 16 luglio 2013 l’istanza di rinvio del difensore dell’imputato, in
considerazione della sua adesione all’astensione dalle udienze, proclamata
dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura, era rigettata, sul presupposto che
l’istanza fosse tardiva, essendo pervenuta a mezzo fax solamente in data 15

richiamando l’art. 3, comma 1, lettera B del Codice di autoregolamentazione
delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato da OUA, UCPI, ANF, AIGA,
UNCC, secondo il quale l’adesione va dichiarata – personalmente o tramite
sostituto del legale titolare della difesa o del mandato – all’inizio dell’udienza o
dell’atto di indagine preliminare oppure comunicata con atto scritto trasmesso o
depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero,
oltrechè agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data stabilita.
5. Con nota del 22 luglio, pervenuta a mezzo fax, il difensore rappresentava di
avere in realtà comunicato la sua adesione due volte: una prima in data 12
luglio, a mezzo fax ed una seconda, il giorno 15 luglio; pertanto chiedeva di
avere contezza di quanto occorso alla pubblica udienza del 16 luglio 2013, con
salvezza di ogni diritto, anche di difesa, nell’interesse del proprio assistito.
6. Il Presidente titolare della Seconda Sezione, con nota del 24 luglio 2013,
considerato che il collegio, laddove avesse preso visione della comunicazione del
12 luglio, avrebbe ritenuto legittimo l’impedimento ed avrebbe rinviato a nuovo
ruolo il processo, disponeva la trasmissione del fascicolo alla cancelleria centrale
per nuova urgente iscrizione, ex art. 625 bis cod. proc. pen., segnalando che in
seguito alla decisione del 16 luglio era stato trasmesso alla Procura della
Repubblica di Lecce l’estratto esecutivo ex art. 28 reg. esec. cod. proc. pen., al
fine di valutarne la trasmissione alla sezione feriale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Presidente titolare della Seconda Sezione ha ritenuto la sussistenza di un
errore di fatto nella sentenza del 16 luglio 2013, per non aver esaminato
l’istanza di rinvio per adesione del difensore di fiducia dell’imputato all’astensione
proclamata dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura; ha perciò disposto la

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luglio 2013, giorno precedente l’udienza; la Corte rigettava la richiesta

trasmissione del fascicolo alla cancelleria centrale per nuova urgente iscrizione,
ex art. 625 bis cod. proc. pen. con assegnazione alla Sezione Feriale della Corte.
Ritiene il Collegio che debba dichiararsi non luogo a provvedere nel procedimento
così originato, per difetto di una valida iniziativa processuale, oltre che per
mancanza dell’oggetto dell’eventuale giudizio rescindente.

favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di
fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione”.
La norma disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto, che è uno speciale
mezzo di impugnazione introdotto per porre riparo a mere sviste od errori di
percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità, la cui sussistenza, oltre
ad essere immediatamente rilevabile sulla base di un semplice controllo del
contenuto del ricorso, deve essere stata altresì determinante nell’assunzione di
una decisione sfavorevole al condannato; tale requisito della sfavorevolezza,
sebbene non testualmente esplicitato dall’art. 625

bis cod. proc. pen., deve

tuttavia ritenersi indefettibile, dovendosi la norma da ultimo citata
necessariamente leggersi in unione con quella di cui all’art. 568 cod. proc. pen.,
comma 4, alla stregua della quale per proporre impugnazione è necessario
avervi interesse; il che costituisce un principio di portata generale, come tale
riferibile ad ogni tipo di impugnazione, compresa quella di cui all’art. 625 bis cod.
proc. pen. (Sez. 1, ord. n. 30506 dell’8/7/2011, Zaccaro).
3. Nel caso di specie la sentenza della Seconda Sezione che ha definito il
procedimento 51305/2012, sul ricorso di Felline Alfonso Rocco, non risulta
ancora depositata, per cui manca l’oggetto dell’impugnazione straordinaria.
Inoltre manca un’iniziativa posta in essere dal soggetto che vi abbia interesse,
secondo quanto sopra specificato.
4. Rileva infatti la Corte che tale non può considerarsi la nota del 22 luglio del
difensore del Felline, poichè non contiene alcun rilievo di carattere formale
avverso la decisione di rigetto del ricorso pronunciata da questa Corte, con la
sentenza del 16 luglio 2013, ma semplicemente una richiesta di informazioni,
con espressa salvezza di ogni diritto di difesa, nell’interesse del proprio assistito.
Anzi, dall’istanza difensiva emerge che l’interessato ignorava l’esistenza stessa
della pronuncia di rigetto, dimostrando di aver appreso solamente che il
procedimento risultava “deciso”.

4

2. Il primo comma dell’art. 625 bis cod. proc. pen. dispone: “È ammessa, a

4.1 Deve quindi escludersi che con la nota del 22 luglio il difensore abbia
proposto ricorso straordinario contro la decisione, rimedio che potrà
eventualmente essere esperito, nei tempi e nelle forme ordinarie (con ricorso
presentato alla Corte di cassazione, entro 180 giorni dal deposito del
provvedimento impugnato).

dichiararsi non luogo a provvedere.

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere
Così deciso in Roma il 14 agosto 2013
Il consigliere estensore

5. In conclusione, non venendo investita questa Corte di alcun ricorso, deve

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