Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35433 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35433 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIAGINI STEFANO N. IL 17/11/1947
avverso la sentenza n. 1441/2011 TRIBUNALE di GROSSETO, del
12/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A U he g-1 1.2 -./4–t/Qt-s4′,
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che ha concluso per e ( ,f«,,,,m th

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 02/07/2014

I

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 12.12.2013 il Tribunale di Grosseto, in composizione
monocratica, dichiarava Stefano Biagini colpevole del reato di cui all’art. 650 Cod.
pen., così condannandolo alla pena di Euro 206- di ammenda.- Riteneva invero
provato detto giudice che l’imputato non avesse ottemperato, nei termini imposti,
all’ordinanza legittimamente data dall’Amministrazione Provinciale ed a lui notificata
il 21.07.2009, di rimuovere coltivazioni e strutture realizzate nella scarpata del

2. Avverso tale sentenza proponeva appello, qualificato poi dalla Corte
territoriale ricorso per cassazione, l’anzidetto imputato che motivava l’impugnazione
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando,
in sintesi, nei seguenti termini : – era del tutto evidente che non sussisteva una
situazione di necessità ed urgenza che legittimasse l’intervento autoritativo; – si
trattava di una scaletta in legno semplicemente appoggiata e di piante floreali che
adornavano l’argine dopo che lo stesso era stato ripulito; – tali elementi non
indebolivano l’argine, anzi ne irrobustivano la tenuta.Considerato in diritto
1. Il ricorso, fondato sia pur per motivi diversi da quelli prospettati, deve
essere accolto.2. Ed invero deve essere ricordato come la contravvenzione prevista dall’art.
650 Cod. pen. sia reato sussidiario (“se il fatto non costituisce un più grave reato”)
per il quale si impone quindi il criterio della specialità. Non sussiste pertanto il reato
in parola ove vi sia una norma speciale che disciplina la materia la cui concreta
violazione trovi una specifica sanzione. In tale situazione, l’ordine dato dall’Autorità
(nella fattispecie la Provincia di Grosseto) resta legittimamente dato (nello specifico
per motivi di sicurezza pubblica) sul piano amministrativo, ma la sua
inottemperanza non integra, sul piano penale, la contravvenzione di cui all’art. 650
Cod. pen.Tale principio del resto è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di
legittimità che si è espressa in tal senso in ordine a fattispecie rientranti in tale
schema giuridico (in materia di armi : v. Cass. Pen. Sez. 1°, n. 4757 in data
04.11.2011, Rv. 251832, Panico; in materia di immigrazione : v., tra le tante, Cass.
Pen. Sez. 1°, n. 25606 in data 07.05.2013, Rv. 255969, Zuho; ecc.).Orbene, la vicenda in esame è caratterizzata dalla contestata violazione, da
parte del Biagini, della specifica disciplina relativa alla conservazione delle opere
1

Fosso Vallino; fatto accertato in Follonica in data 01.09.2009.-

idrauliche, tanto che il giudice territoriale assume esplicitamente che il fatto
costituiva autonomo e diverso reato, pur traendone poi non la conseguenza -che
sarebbe stata necessaria in forza della sopra rilevata sussidiarietàdell’inconfigurabilità della contravvenzione contestata, ma dell’effettiva ragione di
sicurezza pubblica che motivava lo specifico ordine dato dall’Autorità al Biagini. Il
presupposto, però, resta valido; ed invero la giurisprudenza di questa Corte di
legittimità ha confermato la natura di reato delle condotte del tipo di quelle ascritte
all’imputato (cfr. Cass. Pen. Sez. 3°, Sentenza n. 36502 del 21.09.2006, Rv.

che vieta le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del
terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di quella stabilita
dalle discipline vigenti nelle diverse località ed, in mancanza di esse, a distanza
minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci
per le fabbriche e per gli scavi, ha natura di reato di pericolo sicché, per la
sussistenza della fattispecie contravvenzionale, non occorre l’ulteriore verifica che
l’azione illecita abbia recato nocumento all’alveo del corso d’acqua o alle sue
sponde”).3. Le suesposte considerazioni impongono l’annullamento senza rinvio
dell’impugnata sentenza per violazione di legge, dovendosi assolvere il ricorrente
imputato con la più ampia delle formule quale conseguenza della concreta
inapplicabilità della norma contestata.P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.Così deciso in Roma il 02 Luglio 2014 Il Consigliere estensore

235531, Ranzuglia : “Il reato di cui all’ara. 96 sub f) del R.D. 25 luglio 1904 n. 523

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