Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35432 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35432 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OGBEMUDIA BLESSING (IRREPERIBILE) N. IL 12/10/1986
avverso la sentenza n. 10880/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
06/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A OR g-L. i 0 G4 (–.4 5 ■-9
fa– d.,..t m’ ca 7/1_9 _____
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

,,,.

e

Data Udienza: 02/07/2014

%

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 06.03.2013 il Tribunale di Roma in composizione
monocratica dichiarava l’extracomunitaria Ogbemudia Blessing, di nazionalità
nigeriana, colpevole del reato di cui all’art. 650 Cod. Pen., così condannandola alla
pena di Euro 150- di ammenda.In fatto era ritenuto provato che l’anzidetta straniera avesse omesso, il
04.08.2008, di recarsi presso la Stazione dei carabinieri di Roma San Lorenzo in

accompagnata presso l’ufficio immigrazione della locale Questura al fine di
verificare la sua posizione.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetta imputata
che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione,
argomentando -in sintesi- nei seguenti termini : a) insussistenza del ritenuto reato,
di natura sua sussidiario, non configurabile in presenza di procedura tipizzata, in
materia, ex D. L.vo 286/98; b) errato diniego di circostanze attenuanti generiche.Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato nella sua prima, assorbente, deduzione.2. Ed invero è giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità -che va
qui richiamata e ribadita- secondo cui l’inottemperanza di uno straniero all’ordine
dato dall’Autorità di presentarsi in un ufficio di pubblica sicurezza al fine di
procedere alla sua espulsione, quale straniero irregolare, non integra la
contravvenzione di cui all’art. 650 Cod. pen., trattandosi di norma avente espresso
carattere sussidiario ed essendo prevista, per il suddetto caso, la specifica disciplina
procedimentale di cui al D. L.vo 286/98.- In tal senso cfr., tra le tante, Cass. Pen.
Sez. 1°, n. 25606 in data 07.05.2013, Rv. 255969, Zhuo : “Non risponde del reato
previsto dall’art. 650 cod. pen. lo straniero che non ottemperi all’invito a
presentarsi presso un ufficio di P.S. ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale, in
quanto l’ordine di allontanamento del questore e la relativa sequenza
procedimentale stabilita dall’art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 non possono essere
validamente surrogati da altri atti”; cfr. anche Cass. Pen. Sez. 1°, n. 11049 in data
07.02.2013, Rv. 255349, Kasham; Cass. Pen. Sez. 1°, n. 14589 in data
01.03.2011, Rv. 249854, Fall; ecc.3.

L’impugnata sentenza, che non si è attenuta a tale principio

giurisprudenziale, che disegna la corretta interpretazione delle norme di legge in
questione, deve dunque essere annullata senza rinvio per violazione di legge,
1

Lucina, ove era stata invitata con ordine ritualmente notificato, per essere

dovendosi quindi assolvere la ricorrente imputata con la più ampia delle formule,
come dal seguente dispositivo.P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.Così deciso a Roma il 02 Luglio 2014 –

Il Consigliere estensore

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