Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35431 del 02/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35431 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMICO GIANLUCA N. IL 16/05/1970
avverso la sentenza n. 229/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 17/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI
Qi+L-AUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. A° Et
che ha concluso per cm, m -eja,u,(
T,
V■

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 02/07/2014

Ritenuto in fatto
1.

Con sentenza in data 17.10.213 la Corte d’appello di Caltanissetta

integralmente confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato
Gianluca Amico, contumace in entrambi i gradi di merito, colpevole del reato di cui
all’art. 4, comma 1, L. 110/75 per avere portato fuori della propria abitazione,
senza la dovuta autorizzazione, un manganello in legno della lunghezza di cm. 43,
fato accertato in Caltanissetta 1’11.09.2009, così condannandolo alla pena di mesi 2

Respingendo i motivi del gravame, riteneva la Corte nissena : a) che era
contraria alla realtà processuale la deduzione di nullità per omesso avviso in primo
grado al difensore di fiducia, non risultando in atti la nomina dell’Avv. Alberto Fiore
essendo stato l’imputato sempre assistito da difensore d’ufficio; b) che era lecita,
ex art. 521 Cod. proc. pen., la qualificazione del fatto ai sensi dell’ art. 4, comma 1,
anziché 4, comma 2, come originariamente contestato, trattandosi di diversa
qualificazione dello stesso fatto e non di fatto diverso; c) che l’oggetto, per le sue
caratteristiche oggettive, era un vero e proprio manganello-sfollagente, come tale
inquadrabile nell’ambito della previsione testuale di cui al citato primo comma; d)
che l’imputato non aveva alcuna autorizzazione al porto di tale arma, essendo
quindi irrilevante la giustificazione (data ai verbalizzanti) di tenere lo sfollagente per
difendersi dai cani randagi (l’imputato era in auto e lo sfollagente nel bagagliaio).2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto imputato
che motivava l’impugnazione deducendo violazione di legge, in particolare
argomentando -in sintesi- nei seguenti termini :
a) nullità della sentenza di primo grado per mancato avviso al difensore
fiduciario : contrariamente a quanto sostenuto dai giudici dell’appello, nel verbale in
data 30.09.2009, davanti alla p.g., esso imputato aveva formalizzato la nomina
dell’Avv. Alberto Fiore quale difensore di fiducia cui, però, non erano stati dati i
rituali avvisi per il giudizio di primo grado;
b) nullità della sentenza per immutazione del fatto : la ritenuta fattispecie di
cui al primo comma prevedeva la mancanza dell’autorizzazione di polizia, mentre
quella di cui al secondo comma, originariamente contestata, la carenza di un
giustificato motivo; si trattava dunque di fatto diverso e non di diversa
qualificazione dello stesso fatto;

1

di arresto ed Euro 400- di ammenda.-

c) errata interpretazione della norma incriminatrice : l’oggetto sequestrato non
configurava un’arma, di cui al primo comma citato, ma un oggetto atto ad
offendere inquadrabile nel secondo comma dell’art. 4 L. 110/75.-

Considerato in diritto
1. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere
accolto.-

l’esame dei successivi motivi di impugnazione.Risulta dagli atti (v. sentenza di primo grado in data 01.02.2013) che il giudizio
davanti al Tribunale di Caltanissetta si svolse in contumacia dell’imputato assistito
da difensore d’ufficio (Avv. Insalaco) sostituito ex art. 97, comma 4, Cod. proc.
pen. da altro difensore (Avv. Brivido).Nel primo motivo di gravame l’Avv. Alberto Fiore, rivendicando la sua nomina
quale difensore di fiducia dell’Amico a far tempo dal 30.09.2009 (verbale di
identificazione ed elezione di domicilio davanti alla p.g.), deduceva la nullità
dell’intero giudizio di prime cure per omesso avviso, ad esso difensore fiduciario, sia
del decreto penale di condanna, sia del decreto di giudizio immediato.La Corte d’appello, investita da tale motivo di doglianza, rispondeva alla
deduzione (v. f. 2 della sentenza) negando la realtà della nomina fiduciaria dell’Avv.
Alberto Fiore, assumendo non rinvenirsi in atti tale verbale contenente detta
nomina; assumeva poi la stessa sentenza che anche il decreto penale di condanna
(poi opposto) aveva preso atto della mancanza di una nomina fiduciaria, tanto che
in tale sede era stato nominato un difensore d’ufficio (l’Avv. Insalaco).Il ricorrente ha allegato all’impugnazione in questa sede il verbale in data
30.09.2009, sottoscritto dall’allora indagato Gianluca Amico e dal M.Ilo Nobile della
Stazione dei Carabinieri di Caltanissetta, che, in relazione all’addebito di cui all’art.
4 L.110/75, reca la nomina a difensore di fiducia dell’Avv. Alberto Fiore e l’elezione
di domicilio presso lo studio di costui, nonché il verbale di notifica, in data
30.09.2009, ad esso Avv. Fiore della convalida del sequestro del manganello,
convalida che, recando la data del 13.09.2009, prevedeva un difensore d’ufficio
(I”Avv. Insalaco) non essendo stato ancora nominato l’Avv. Fiore.Orbene, in siffatta situazione è evidente che è quanto meno manchevole
l’esame condotto sul punto dalla Corte nissena che, a fronte della deduzione, non
ha compiuto i dovuti accertamenti, ben potendo essere accaduto -ove si escludano
2

2. E’ fondato, invero, il primo motivo di ricorso che, per la sua natura, preclude

ipotesi di falsità o manipolazioni- che il verbale in data 30.09.2009, contenente la
nomina fiduciaria e l’elezione di domicilio, non sia stato inviato all’A.G. dai
Carabinieri che l’ebbero a redigere, ovvero sia andato disperso presso la Cancelleria
del giudice, in definitiva per qualche motivo non sia stato inserito negli atti del
processo a carico dell’Amico. Per conclusione, a fronte di un atto esibito dalla difesa
che avrebbe dovuto essere inserito in atti, ma non se ne rintraccia la presenza, si
imponevano accertamenti (a cominciare presso la Stazione dei carabinieri di
Caltanissetta e quindi presso le Cancellerie) per verificare l’esatto andamento di tale

nullità sussiste, ove la nomina sia stata effettivamente fatta e siano mancati i
dovuti avvisi al difensore fiduciario, non potendo ricadere sull’imputato eventuali
mancanze della p.g. o dell’Ufficio.3. In tal senso si impone annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte
d’appello di Caltanissetta. Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso.P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della
Corte d’appello di Caltanissetta.Così deciso in Roma il 02 Luglio 2014 Il Consigliere estensore

fondamentale aspetto processuale, tenendo ovviamente presente che la dedotta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA