Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3543 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3543 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CUCCI ADOLFO LEGALE RAPPR. TRUST KOCIS N. IL
01/12/1954
avverso l’ordinanza n. 99/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
29/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lOth/sentite le conclusioni del PG Dott.

9

4,,Ae/pW-ìo

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 29.4.2013 il Tribunale di Milano dichiarava l’inammissibilità
della istanza di riesame proposta nell’interesse di “Trust KOCIS”,in persona del
legale rappresentante CUCCI Adolfo,avverso ordinanza del GIP presso il Tribunale
(Fallimento Kores s.p.a.),i1 sequestro conservativo sui beni immobili trasferiti da
Pascariello Michele,amministratore di fatto della KORES S.p.a. tra il 2005 ed il
2007,ad un TRUST,denominato KOCIS,essendo il Pascariello imputato con altri del
delitto di bancarotta fraudolenta.
In particolare il Tribunale aveva ritenuto che l’impugnazione fosse stata presentata
oltre il termine di legge,che è di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro(ex
art.324 CPP).rilevando che la difesa nell’asserire che l’istante aveva avuto notizia del
provvedimento con lettera inviata dal Pascariello, non aveva fornito documentazione
inerente alla ricezione della missiva in data 8 aprile 2013.
-Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione CUCCI Adolfo,a
mezzo del difensore,deducendo:
1-la violazione di cui all’art.606 comma I lett.e) CPP.
A riguardo evidenziava l’erronea applicazione della legge penale,rilevando che la
tardività dell’istanza di riesame era stata valutata considerando il termine di legge
decorrente dal 6 aprile 2013 ,data di spedizione della lettera da parte di Pascariello
Michele,rilevando che il timbro apposto dall’ufficio postale era quello di partenza
della missiva,che era pervenuta al destinatario solo in data 8 aprile 2013.
Rilevava di avere in tal senso allegato la missiva in questione.
In ordine a tali elementi deduceva la illogicità della motivazione,e concludeva
chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso è dotato di fondamento.
1

di Milano,in data 6.2.13,che disponeva ,a seguito di istanza della parte civile-

Invero,come dedotto dal ricorrente,si desume dalla lettera esibita dalla difesa ,che era
stata spedita da Pascariello Michele all’odierno ricorrente,la data di spedizione della
missiva apposta con timbro postale del 6 aprile 2013.
Tale data non può riferirsi alla consegna della missiva stessa,non essendo stata
spedita con raccomandata con ricevuta di ritornopresentazione dell’istanza da parte del ricorrente,considerando la decorrenza del
termine utile dalla data del 6 aprile 2103.(avendo il ricorrente dato dimostrazione
della mancata conoscenza dell’atto in tale data (v.Cass.,III,ord.2428 del 9.7.97RV208806-)Va pertanto pronunziato l’annullamento del provvedimento impugnato,disponendo il
rinvio al Tribunale di Milano,per nuovo esame.
PQM
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo
esame.
Roma,deciso il 15.10.2013

Consegue da tali rilievi che erroneamente il giudice del riesame ha ritenuto tardiva la

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