Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35423 del 18/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35423 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ORTOLANO CONSIGLIA N. IL 14/01/1969
avverso la sentenza n. 5780/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO
..r.ja.ecb,w-egaReittes-per

Data Udienza: 18/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 13.464/2013 R.G.

*

Udienza del 18 giugno 2014

Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in
persona del dott. Gabriele Mazzotta, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale
ha concluso per l’annullamento, con rinvio, del provvedimento
impugnato.

1. — Con sentenza deliberata il 6 novembre 2012 e depositata il
14 dicembre 2012, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di quella stessa sede, 23 aprile 2012 (impugnata dall’
imputata e dal Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte di appello) ha applicato alla appellante Consiglia Ortolano la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la
durata di cinque anni e ha confermato nel resto la sentenza
impugnata di condanna alla pena principale della reclusione in
anni tre e della multa in euro seimila (nel concorso di circostanze attenuanti generiche e della diminuente del rito abbreviato) per i delitti 1°) di detenzione e di porto illegali di arma
comune da sparo; 2°) di detenzione di arma clandestina; 3°) di
ricettazione, reati commessi in Napoli il 2 settembre 2011.
La epigrafe della sentenza reca, peraltro, menzione, al capo
sub d), del delitto di evasione, commesso il 28 giugno 2011, ascritto a imputato di sesso maschile, residente e ristretto agli
arresti domiciliari, alla via Criscomio, n. 26/A, senza la indicazione delle relative generalità. Inoltre gli enunciati delle imputazioni dei delitti a) di detenzione e di porto illegali di arma
comune da sparo, b) di detenzione di arma clandestina, c) di
ricettazione non corrispondono a quelli riportati nella epigrafe
della sentenza di primo grado.

I giudici di merito hanno accertato che, che nelle circostanze di
tempo e di luogo indicate, la giudicabile aveva portato seco, illegalmente, a bordo della autovettura da ella condotta, una pistola semiautomatica, di marca Sig Sauer, calibro mm. 9, priva

2

Rileva

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 13.464/2013 R. G.

*

Udienza del 18 giugno 2014

Con riferimento ai motivi di gravame hinc et inde proposti, la
Corte territoriale ha osservato: merita accoglimento il gravame
del Pubblico Ministero, in quanto il giudice di prime cure ha
omesso di applicare la pena accessoria conseguente ex lege alla
pena principale inflitta; mentre devono essere disattese le censure della appellante; in particolare, in ordine all’accertamento
delle condotte delittuose e della colpevolezza della appellante,
la giudicabile, col mendace assunto che il borsello fosse vuoto,
ha tradito la consapevole disponibilità dell’arma; quanto, poi,
al trattamento sanzionatorio, sono infondate le ulteriori censuri difensive circa la pretesa indeterminatezza della pena base e
della diminuzione per le circostanze attenuanti generiche e la
sproporzione dell’aumento applicato a titolo di continuazione;
a dispetto dell’ «errore di battitura» del testo della sentenza appellata, si desume che la pena base, inflitta per il delitto di cui
al capo 1 della imputazione [rectius: capo a) della rubrica] è
stata commisurata in quattro anni, sei mesi di reclusione e novemila euro di multa, con riduzione in ragione di un terzo per
la circostanze attenuanti generiche, con successivo aumento a
titolo di continuazione, pari a un anno, sei mesi di reclusione e
tremila euro di multa, e col finale abbattimento di un terzo per
il rito; e la Corte condivide tale determinazione.
2. — L’imputata ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Ettore Andofo, mediante
atto recante la data del 26 novembre 2012, col quale ha sviluppato due motivi.
La ricorrente chiede l’annullamento delle sentenze di entrambi
i gradi del giudizio e il rinvio al giudice di primo grado.
2.1 — Col primo motivo il difensore denunzia: il delitto di evasione non è mai stato contestato alla ricorrente, la quale al
momento della perquisizione e del sequestro dell’arma era in libertà; né alcun riferimento a tale reato è contenuto nella motivazione della sentenza impugnata.

3

del numero di matricola (obliterato), custodita nel borsello, riposto nel portabagagli del veicolo.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 13.464/2013 R. G.

Udienza del 1 8 giugno 2014

riale ((Si è inventata letteralmente la pena base» la cui determinazione ha attribuito al primo giudice; costui ha indicato soltanto
quattro mesi di reclusione; quindi ha rideterminato la pena, in
esito alla riduzione per le attenuanti generiche, in un anno e tre
mesi di reclusione; sicché l’aumento per la continuazione non
avrebbe potuto essere commisurato in tre anni e tre mesi di reclusione; la quantificazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte territoriale non può considerarsi «suppletiva»
rispetto a quella del giudice per le indagini preliminari ed è
«palesemente arbitraria».

3. — Il ricorso è, nei limiti e nei termini che seguono, fondato.
3.1 — La inserzione nella epigrafe della imputazione di ev a si o ne affatto estranea all’oggetto del giudizio — e palesemente
non riferibile alla ricorrente, concernendo persona di sesso maschile, agli arresti domiciliari, residente in luogo (via Criscomio, n. 26/A) diverso da quello dalla imputata (via De Meis, n.
120) — è frutto di evidente errore materiale, occorso
nella compilazione della intestazione della sentenza mediante
l’incongrua incorporazione di un «foglio allegato» pertinente
verosimilmente ad altro giudizio, considerati i riferimenti a
condotte concorsuali, ad arma di marca diversa (Viking
440), alla differente data di commissione dei reati (28 giugno
2011).
A tanto pone riparo questa Corte suprema di cassazione, ai
sensi dell’articolo 619 cod. proc. pen., mediante radiazione
della imputazione non pertinente e ripristino del contenuto testuale delle imputazioni riportate nella epigrafe della sentenza
di primo grado.
In proposito giova considerare che i (quattro) casi di rettificazione (scilicet: degli «errori dei diritto nella motivazione»,
delle «erronee indicazioni dei testi di legge» e degli errori «di denominazione o di computo» in relazione alla specie ovvero alla
quantità della pena), contemplati dall’articolo 619, commi 1 e
2, cod. proc. peri., non hanno carattere tassativo.

4

2.2 — Col secondo motivo il difensore oppone: la Corte territo-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 1 3.464/201 3 R.G.

*

Udienza del 18 giugno 2014

La conclusione è accreditata dalla considerazione dei principi
della economia, della efficienza processuale e della «massima
semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di
ogni atto e attività non essenziale» eletto dal legislatore delegante (articolo 2, comma 1, numero 1, legge 16 febbraio 1987, n.
81) e costituente canone ermeneutico per l’interprete.

3.2 — In ordine al trattamento sanzionatorio, il primo giudice,
per come è dato leggere dalla sentenze appellata, ha così testualmente commisurato la pena: «pena base anni (ritenuto più
grave il reato di cui al capo n. 1) quattro mesi di reclusione ed euro seimila novemila di reclusione, ridotta per la concessione delle
circostanze attenuanti generiche alla pena di anni uno mesi tre di
reclusione ed euro seimila di multa, aumentata per la continuazione alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro novemila ridotta per il rito alla pena in concreto irrogata»(anni tre
di reclusione ed euro seimila di multa).
Epperò risulta palese che la dosimetria della pena base e la diminuzione per le attenuanti generiche appaiono a ssolut a mente incerte.
, mentre affatto illegittimo è l’aumento per la continuazione,
risultando la sanzione detentiva per il reato continuato superiore al triplo della pena base.
3.3 — Il vizio rilevato non comporta, tuttavia, il rinvio del giudizio davanti al giudice di primo grado, in quanto è esclusa la
ricorrenza di alcuno dei casi di cui all’articolo 623, comma 1,
lettera b), cod. proc. pen. in relazione all’articolo 604 cod. proc.
pen.
Deve essere, pertanto, respinta la richiesta della ricorrente di
regressione del giudizio davanti al giudice per le indagini preliminari.

5

Deve, infatti, reputarsi che ogni altro erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata, del quale sia palese e pacifica
la riconoscibilità, qualora non comporti la necessità dell’ annullamento del provvedimento, sia suscettibile di rettificazione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 13.464/2013 R.G.

Udienza del 18 giugno 2014

3.4 — In ogni caso affatto illegittima risulta, infine, la applicaPer vero, a fronte della sanzione detentiva finale di tre anni di
reclusione, la pena principale di riferimento ex articolo
29, comma primo, cod. pen. comunque venga determinata, risulterà contenuta — per effetto delle circostanze attenuanti
generiche, della diminuente del rito (Sez. 1, n. 12894 del
06/03/2009 – dep. 24/03/2009, De Vittorio, Rv. 243045) e al
netto dell’aumento per la continuazione (Sez. 1, n. 14375 del
05/03/2013 – dep. 26/03/2013, Aquila, Rv. 255407) — in misura necessaria mente inferiore alla soglia minima (di tre anni di reclusione) stabilita dalla suddetta disposizione per la applicazione della pena accessoria temporanea illegittimamente
irrogata dalla Corte territoriale.

3.5 — Conseguono l’annullamento, senza rinvio della sentenza
impugnata limitatamente alla pena accessoria; la eliminazione
della ridetta sanzione ai sensi dell’articolo 620, comma 1, cod.
proc. pen.; l’annullamento della decisione in ordine al trattamento sanzionatorio; il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio sul punto relativo; la correzione del
provvedimento nei sensi indicati; la adozione delle statuizioni
conseguenti; e il rigetto del ricorso nel resto.

P. Q. M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, limitatamente
alla pena accessoria che esclude.
Annulla, altresì, la sentenza medesima in ordine al trattamento
sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra
Sezione della Corte di appello di Napoli.
Rettifica l’epigrafe della sentenza nella parte relativa alla enunciazione del capo D), che elimina; e ripristina il tenore testuale delle imputazioni riportate nella sentenza di primo grado, come segue:

6

zione della pena accessoria.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 13.464/2013

R.G.

*

Udienza del 18 giugno 2014

2) … reato p. e p. dagli artt. 81 co. 1 c.p., e 23 L. 100/75 [rectius:
110/1975] perché, con un’ unica azione deteneva autovettura Fiat
Punto targata CV 05ONV, sulla quale viaggiava unitamente ai due
figli minori, una pistola marca Sig Sauer 9 mm perché recante la matricola abrasa e caricatore
3) … reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 648 c.p., perché, con più azioni
esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, al fine
di procurarsi un profitto, acquistava o comunque riceveva l’arma di
cui sub 2) di illecita provenienza a lui [rectius: lei] nota perché recante la matricola abrasa.
In Napoli, 2.9.2011
Con la recidiva reiterata

Dispone, per l’effetto, che la cancelleria della Corte territoriale
annoti, per estratto, la presente sentenza in calce al provvedimento rettificato.
Rigetta nel resto il ricorso dell’imputata.
Così deciso, il 18 giugno 2014.

1) … reato p. e p. dagli artt. 10 e 12 e 14 L. 497/74 perché illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico una pistola marca Sig
Sauer 9 mm completa di caricatore e relativo munizionamento, custodita nel vano portabagagli della autovettura Fiat Punto targata CV
05ONV, sulla quale viaggiava unitamente ai due figli minori;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA