Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35422 del 18/06/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35422 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUSSO DOMENICO N. IL 27/09/1979
avverso la sentenza n. 164/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CORLEONE, del
28/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO
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Data Udienza: 18/06/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 10.400/2013 R. G.

*

Udienza del 18 giugno 2014

Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in

Rileva
1. — Con sentenza pronunciata il 28 settembre 2012, depositata
e pubblicata nella stessa udienza colla lettura della motivazione contestualmente redatta, il Tribunale ordinario di Termini
Imerese — Sezione distaccata di Corleone ha condannato alla
pena della multa in euro quattrocento Domenico Musso, imputato della contravvenzione di procurato allarme presso l’Autorità, ai sensi dell’articolo 658 cod. pen., per aver falsamente denunziato il 28 novembre 2010 ai Carabinieri della stazione di
Piana degli Albanesi di essere stato rapinato a opera di ignoti
della somma di euro quattrocento.
Colla medesima sentenza il Tribunale ha assolto il giudicabile,
perché il fatto non costituisce reato, dal concorrente delitto di
simulazione di reato, sul presupposto della (ritenuta) inidoneità della condotta simulatrice, in quanto il Musso aveva immediatamente ritrattato la denunzia, sebbene successivamente
nel corso delle indagini avesse ribadito di aver subito la rapina.
Il giudice ha accertato la falsità della denunzia col decisivo rilievo che lo stesso imputato, dopo aver esposto ai Carabinieri
che gli ignoti rapinatori gli avevano sottratto la somma di
quattrocento euro, nel ritrattare la dichiarazione, aveva esibito
ai verbalizzanti il numerano in questione.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, mediante atto recante la data del 13 ottobre 2012, depositato il 18 ottobre 2013, col quale ha denunziato che promiscuamente, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e),
cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge
2.

2

persona del dott. Gabriele Mazzotta, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale
ha concluso per l’annullamento, con rinvio, del provvedimento
impugnato.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 1 O .40 0/201 3

R. G.

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Udienza del 18 giugno 2014

2.1

Col primo motivo il difensore censura l’accertamento della colpevolezza, opponendo che aveva chiesto soccorso ai Carabinieri, essendo ferito, e che le ferite riportate erano state effettivamente riscontrate dai Militari i quali avevano chiamato
il servizio sanitario di emergenza.

2.2

Col secondo motivo il difensore stigmatizza l’applicazione della pena della multa per la (ritenuta) contravvenzione e la
determinazione dell’importo commisurato «oltre i limiti della

sanzione penale prevista per la fattispecie».

3.

Il ricorso è inammissibile.

L’impugnazione è stata tardivamente proposta (il 18 ottobre
2013) dopo la scadenza del termine di giorni quindici, stabilito
585, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. in relazione all’articolo 544, comma 1, cod. proc. pen., e scaduto il 13 ottobre 2012.
Conseguono declaratoria della inammissibilità del ricorso, a’
termini dell’articolo 581, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., e
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto dei motivi e in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione — al versamento a favore della cassa delle ammende della
somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
infra indicata in dispositivo.
L’inammissibilità osta, ai sensi dell’articolo 130, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen. alla rettificazione in questa sede di

3

penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto
nella applicazione della legge penale, in relazione agli articoli
658 cod. pen. (primo e secondo motivo) e in relazione agli articoli 133 e 62-bis cod. pen. (codice penale), nonché vizio della
motivazione (primo motivo).

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 10.400/2013 R. G.

Udienza del 18 giugno 2014

legittimità dell’errore di denominazione della specie della pena
irrogata.
Alla relativa correzione dovrà provvedere il giudice di merito,
cui la cancelleria trasmetterà copia della presente sentenza.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000
(mille) alla Cassa delle ammende.
Manda la cancelleria per la trasmissione di copia della presente
sentenza al Tribunale di Termini Imerese.
Così deciso, il 18 giugno 2014.

P. Q. M.

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