Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35421 del 11/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35421 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDI MARIA N. IL 27/09/1982
avverso l’ordinanza n. 260/2013 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
11/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lege/sentite le conclusioni del PG Dott. P ‘A t( a eo Gio vo-te,,

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Data Udienza: 11/07/2013

Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza in data 11.03.2013, ha rigettato
l’appello cautelare proposto da Lombardi Maria avverso il provvedimento reso dal
Tribunale di Trani il 19.12.2012, con il quale era stata accolta la richiesta del
pubblico ministero, ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., di sospensione
dei termini di custodia cautelare.
Il Collegio ha considerato che il Tribunale di Trani, in composizione
Collegiale, avanti al quale si celebra il processo a carico della prevenuta e di altri

correi, ha accolto la richiesta del pubblico ministero di sospensione dei termini di
custodia cautelare, a seguito della ammissione delle prove richieste dalle parti. Il
Tribunale del riesame ha evidenziato che il dibattimento di cui si tratta risulta di
particolare complessità, stante il numero rilevante di testi ammessi (23) e la
necessità di procedere a perizia per la trascrizione delle effettuate intercettazioni.
Oltre a ciò, il Collegio ha sottolineato che il processo aveva subito rinvii per
questioni riguardanti la competenza e l’esecuzione del mandato di arresto europeo.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che l’ordinanza di sospensione dei termini di custodia
cautelare risultava legittimamente adottata.
2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
Lombardi Maria, a mezzo del difensore.
L’esponente osserva di avere dedotto avanti al Tribunale della Libertà due
ordini di doglianze: da un lato, la carenza di motivazione, atteso che il Tribunale
procedente aveva ritenuto sussistente la particolare complessità del procedimento
soltanto sulla base della pendenza dello stesso; dall’altro, la mancanza dei
presupposti oggettivi stabiliti dall’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., giacché il
procedimento non risulta particolarmente complesso.
Ciò premesso, la parte denuncia con il primo motivo l’errata applicazione
dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. Rileva che è stato il Tribunale della Libertà a
fornire a posteriori una motivazione giustificativa della disposta sospensione dei
termini; e considera che il Tribunale di seconda istanza ha comunque errato nella
interpretazione della norma, atteso che l’art. 304, comma 2, cod. proc. pen.,
secondo diritto vivente, richiede la sussistenza di situazioni di particolare ed
oggettiva complessità, che non discendono dalla mera presenza di numerosi
testimoni.
Sotto altro aspetto, la parte denuncia la violazione dell’art. 304, comma 2,
cod. proc. pen.; rileva che il Tribunale ha fatto riferimento ai rinvii subiti dal
processo per l’esecuzione del mandato di arresto europeo, differimenti che la difesa
non aveva richiesto. L’esponente osserva poi che il Tribunale di Trani ha sostituito
al concetto di particolare complessità del processo quello di prevedibile durata del

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procedimento; e considera che il calendario fissato per la celebrazione del processo
consta di sole tre udienze.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è inammissibile, poiché proposto da soggetto non legittimato.
3.1 Deve osservarsi, con rilievo di ordine dirimente, che nei confronti di
Lombardi Maria è stata applicata in data 10.01.2012 la misura dell’obbligo di
dimora, in riferimento ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, per i

il 19.12.2012, è stata disposta, ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., la
sospensione dei termini relativi alla misura cautelare carceraria, in atto nei
confronti di altri coimputati.
Come si vede, il ricorso in esame risulta proposto da soggetto non
legittimato, atteso la parte ricorrente non rientra nel novero degli imputati
sottoposti a custodia cautelare, ai quali l’atto impugnato si riferisce.
Deve osservarsi che difetta pure ogni interesse a ricorrere in capo alla
Lombardi, atteso che l’esponente non risulta comunque attinta dagli effetti dell’atto
gravato. Infatti, i termini di durata massima delle misure coercitive diverse dalla
custodia cautelare sono specificamente disciplinati dall’art. 308 cod. proc. pen., ove
è stabilito un termine pari al doppio rispetto a quelli previsti dall’art. 303, cod. proc.
pen. E deve altresì osservarsi che questa Suprema Corte ha da ultimo
espressamente chiarito che l’istituto della sospensione dei termini massimi di
durata, di cui all’art. 304, cod. proc. pen., non riguarda le misure coercitive diverse
dalla custodia cautelare in carcere e non è a queste estensibile in via interpretativa,
stante il divieto di analogia in malam partem, che opera in materia di libertà
personale (Cass. Sez. IV, sentenza n. 30294 del 25.06.2013, dep. 12.07.2013,
n.m.).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali né di alcuna somma in favore
della Cassa delle Ammende. Invero, la natura delle argomentazioni poste a
fondamento della presente decisione porta ad escludere che l’esponente versi in
colpa, nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso in sede di
legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma in data 11 luglio 2013.

quali si procede; e che, di converso, con l’ordinanza adottata dal Tribunale di Trani

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