Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35420 del 10/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35420 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIA BASSIROU N. IL 16/06/1980
avverso la sentenza n. 52/2011 TRIBUNALE di GENOVA, del
21/05/2013
visti g li atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e •
che ha concluso per 1–(

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 10/06/2014

Ritenuto in fatto.
1.11 21 maggio 2013 il Tribunale di Genova accoglieva parzialmente revocando la sostituzione della pena pecuniaria con l’espulsione – l’appello
proposto da Dia Bassirou avverso la sentenza in data 28 marzo 2011 con la quale il
locale giudice di pace aveva condannato l’imputato alla pena di cinquemila euro di
multa per la contravvenzione prevista dall’art. 10 bis d. lgs. n. 286 del 1998 e

2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato, il quale lamenta erronea applicazione della legge
penale, carenza e manifesta illogicità della motivazione circa la mancata
applicazione del proscioglimento per tenuità del fatto.

Osserva in diritto.
Il ricorso non è fondato.

cd”
1.0ccorre premettere che, in coerenj i principi enunciati dalla corte

Costituzionale e condivisi dal Collegio (cfr. sentenza n. 250 del 2010), l’istituto
dell’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto (art. 34 d. lgs. n.
274 del 2000) trova applicazione, in presenza dei relativi presupposti, anche con
riferimento al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio
dello Stato, oggetto della contestazione in esame (Sez. 1, n. 35742 del 5/7/2013;
Sez. 1, n. 13412 dell’8/3/2011).
2.Ciò posto, però, le censure difensive non meritano accoglimento, in quanto la
sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha
correttamente argomentato che, nel caso in esame, osta all’applicazione della
suddetta disposizione il lungo periodo di permanenza (circa un anno) illegale nel
territorio dello Stato, dopo un ingresso irregolare.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma, il 10 giugno 2014.

successive modifiche.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA