Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3542 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3542 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
LANCHI MAURO N. IL 30/01/1962
CRISTOFANI KLAUS ALBERTO N. IL 06/04/1945
D’ORAZIO ALBERTO N. IL 27/02/1941
FRATE ARGIA N. IL 05/02/1948
avverso la sentenza n. 28106/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 27/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
(vijulkau jusui.,4

Uditi difensor Avv.;

fr-

Data Udienza: 15/10/2013

FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Roma, avverso la sentenza del
locale Gup, in data 27 novembre 2012, con la quale è stato dichiarato non luogo a procedere, ai sensi
dell’articolo 425 cpp, nei confronti di Lanchi Mauro, Cristofani Klaus, D’Orazio Alberto e Frate Argia, perché
non costituisce reato, quello che a ciascuno era stato rispettivamente contestato, come commesso, ex art.
483 c.p., nel 2008.
Il procedimento è stato pronunciato nei confronti dei soggetti menzionati, accusati di avere attestato,
contrariamente al vero, che le generalità dichiarate da tale Parente Vincenzo David, nella richiesta di
corrispondenti al soggetto medesimo.
Il Gup osservava che mancava l’elemento psicologico del reato, ipotizzando che gli imputati potessero
essere stati tratti in inganno dallo stesso Parente, il quale aveva mostrato loro una falsa denuncia di
smarrimento della carta di identità.
A ciò aggiungeva il giudice che la presenza di testimoni era ultronea dal momento che, per attestare le
proprie generalità, è sufficiente un’a utocertificazione.
Deduce il Procuratore generale che la attestazione delle proprie generalità non è materia ricompresa fra
quelle per le quali l’articolo 46 del d.p.r. n. 445 del 2000 consente la dichiarazione sostitutiva di
certificazione.
In secondo luogo l’impugnante censura il dubbio sollevato dal giudice in una materia, quale è quella
dell’ufficio del testimone, nella quale obbligo primario di quest’ultimo è quello di impegnarsi ad una
dichiarazione di scienza che abbia ad oggetto soltanto quei fatti che siano a sua diretta quanto effettiva
conoscenza: e,nel caso di specie, gli imputati avevano falsamente attestato, nella sostanza, di avere in
precedenza conosciuto la persona di cui confermavano le generalità.
Il difensore di Cristofani ha presentato una memoria nella quale ha sollecitato una pronuncia di
inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e, nel merito, perché il falso non è ravvisabile in una
materia nella quale nessuna norma giuridica prevede che la dichiarazione del teste sia destinata a provare
la verità del fatto.
li ricorso è fondato.
Come correttamente osservato dal Procuratore generale, l’articolo 46 del d.p.r. sopra citato non annovera
le generalità del soggetto, tra quelle che possono formare materia di dichiarazione sostitutiva di
certificazione (c.d. autocertificazione).
D’altra parte, la funzione del testimone in occasione della richiesta di rilascio di carta di identità da parte di
soggetto che non rechi con sé un altro documento di identità valido, è quella di attestare la autenticità
delle generalità, attestazione che non può che provenire dalla pregressa e sicura conoscenza del soggetto
interessato.
Pertanto è affetta dal vizio di manifesta illogicità, la motivazione con la quale il giudice ha ritenuto di
riconoscere, in capo ai soggetti chiamato a testimoniare, il dubbio sulla consapevolezza della falsità del
fatto da essi dichiarato: un dubbio che è escluso in radice dalla natura stessa della funzione che il testimone
era chiamato a svolgere e che attiene ad una attestazione di scienza che non lascia margini di operatività al
dubbio interiore sulla correttezza di quella attestazione.
Invece si rileva infondata la osservazione della difesa di Cristofani, atteso che la condotta del soggetto
chiamato a testimoniare, nella specie, rientra nella fattispecie dell’art. 47 d.pr n. 445 del 2000, ossia della
1

rinnovo di carta d’identità a nome di Polidori Lorenzo, nato a Roma il 29 settembre 1982, erano quelle

norma che prevede la dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà su “qualità personali” o fatti che
siano a diretta conoscenza dell’interessato: comportamento che va dunque tenuto con obbligo di verità,
essendo viceversa, sanzionato, ai sensi dell’art. 483 cp.
La sentenza in oggetto merita dunque di essere annullata, con rinvio all’ufficio del Gup per l’ulteriore corso,
attraverso una decisione che si uniformi al principio di diritto enunciato.

PQM

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